Decreto sostegni bis: Fondo di garanzia prima casa per giovani fino a 36 anni

Il Fondo garanzia prima casa (articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 147/ 2013) viene esteso a giovani che non hanno compiuto 36 anni di età (in precedenza solo per le persone di età inferiore ai 35 anni); sale all’80% del capitale la misura della garanzia per l’acquisto della casa; è prevista l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la transazione è soggetta a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’Iva da portare a compensazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure a diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione successiva alla data dell’acquisto. Sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative i finanziamenti per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione immobili ad uso abitativo.