Riscossione frazionata o integrale del credito tributario comunale in pendenza di giudizio

i Comuni hanno il potere di esigere il pagamento integrale dei tributi anche nelle ipotesi di contestazione della pretesa davanti al giudice tributario? Opzioni per la riscossione totale o frazionata

equitaliaQuesito

I Comuni, direttamente o attraverso agenti e concessionari del servizio, hanno il potere di esigere il pagamento integrale dei tributi anche nelle ipotesi di contestazione della pretesa davanti al giudice tributario?

Prevalente orientamento

Secondo il prevalente orientamento1 in seguito all’emanazione dell’avviso di accertamento il comune può riscuotere, l‘Ici, l’Imu e gli altri tributi locali2. A differenza dei tributi erariali, per quelli locali non è prevista la riscossione frazionata in pendenza del processo tributario . In particolare , la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata (previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi abrogato dall’art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), sicché è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento.

La riscossione ab initio per l’intero costituisce una facoltà, non un obbligo, del comune; sicché il contribuente non ha titolo, né interesse, per dolersi di un comportamento (il mancato esercizio di tale facoltà, con adozione della riscossione frazionata) ad essa più favorevole. In tema di sanzioni, deve in ogni caso considerarsi altresì il disposto di cui all’articolo 19 d.lgs. 472/97, come modificato dall’art. 2 d.lgs. 203/98; secondo cui, in caso di ricorso alle commissioni tributarie, le disposizioni sul pagamento frazionato di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 68 d.lgs. 546/92 si applicano “anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata”; e, dunque, anche alle sanzioni in materia di Ici.

La diversità di disciplina non opera invece per le sanzioni tributarie in base a quanto stabilito dall’articolo 19 del dlgs 472/1997. Anche le sanzioni irrogate dagli enti locali sono soggette alle regole fissate dall’articolo 68 e quindi alla riscossione frazionata in pendenza del processo (Cassazione sentenza 27 aprile 2016, n. 8364). In definitiva, la giurisprudenza prevalente ritiene che, in tema di riscossione di tributi comunali, qualora il contribuente abbia impugnato l’avviso di accertamento e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non sia precluso all’Amministrazione riscuotere l’intero importo dovuto, ossia dalla notifica dell’atto impositivo sino alla decisione in primo grado, tenuto conto che la limitazione dell’importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale violerebbe il principio generale per cui la esecutività di un provvedimento autoritativo della Pubblica amministrazione non è sospesa o interrotta dalla impugnazione.

Orientamento minoritario

Con riferimento alla riscossione frazionata di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, un minoritario orientamento ne ammette l’applicabilità alle imposte comunali . Tale orientamento ritiene che l’intendimento del legislatore sia stato quello di operare un unitario trattamento per tutti i tributi oggetto di giudizio con la conseguenza che la norma in questione non può che applicarsi a tutti i tributi in ordine ai quali le Commissioni tributarie siano competenti a pronunciare, tra cui i tributi locali, che pertanto non possono essere esclusi dall’ambito della norma in questione. In particolare . in materia di tributi locali, quando sul titolo accertativo sia intervenuta una pronuncia tributaria, non definitiva, la riscossione deve sempre avvenire in misura frazionata, secondo le disposizioni dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992. Ciò indipendentemente da cosa prevede la specifica normativa relativa al tributo portato in riscossione, che viene in qualche modo superata dal citato art. 68. La normativa di riferimento della singola imposta viene scavalcata dal D.Lgs 546/1992 ogni volta che intervenga una sentenza tributaria sul titolo esecutivo, poiché le somme dovute devono essere riscosse in maniera frazionata e nella misura stabilita dall’art. 68 (2/3 dopo la pronuncia di primo grado sfavorevole)( Commissione Tributaria Provinciale di Como sentenza n. 467/05/2014; CTR Puglia sentenza n. 98 del 15 ottobre 2013)

La riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dall’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che sia intervenuta una sentenza non definitiva ed è possibile anche se non consentita dalle singole leggi d’imposta, in quanto la norma, per la collocazione all’interno del capo IV) ed il tenore della rubrica, disciplina in modo esaustivo l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di riscossione frazionata, previsto dalla normativa di settore, opera soltanto fino al momento della pronuncia La possibilità data al comune di riscuotere per l’intero l’imposta comunale sugli immobili oggetto di accertamento presuppone che non siano intervenute sentenze da parte della commissione tributaria: in presenza di una pronuncia del giudice tributario trova infatti applicazione la riscossione frazionata prevista dall’art. 68, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. civ. Sez. V, 31-03-2010, n. 7831).

24 maggio 2016

Ignazio Buscema

1 CTR di Palermo , sez xxx, sentenza n. 32 del 17 febbraio 2012 ; Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 24-09-2015, n. 19015; Cass. civ. Sez. V, 30-06-2010, n. 15473 ;Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 24-09-2015, n. 19016; Cass. civ. Sez. V, 16-02-2012, n. 2199; Cass. civ. Sez. V, 30-06-2010, n. 15473.

2 Con riferimento alla TARSU e all’Imposta di pubblicità i giudici di legittimità hanno statuito l’inapplicabilità della disposizione sulla riscossione frazionata di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, essendo consentito all’ente impositore, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero (Cass. n. 28091/2009).