La legge di Bilancio 2023 (n. 179/2022), ha previsto alcune misure straordinarie riguardanti le imprese che esercitano attività nel campo della produzione e vendita dell’energia, del gas metano, del gas naturale e dei prodotti petroliferi. E’ stato introdotto un “contributo di solidarietà per il 2023”. Con circolare n. 4 del 23 febbraio 2023 arrivano i primi chiarimenti in merito. Il contributo è dovuto dai soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, ma con l’eccezione degli enti non commerciali. Escluse le imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole imprese e le micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 47.30.00). Il versamento deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
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