Contabilità forfettaria: attenzione ai bolli e ai rimborsi spesa nella dichiarazione dei Redditi

In tempo di dichiarazioni dei redditi risultano ancora irrisolti i dubbi relativi alla tassazione dei rimborsi spese e dei bolli applicati sulle fatture dei contribuenti forfettari. La nuova formulazione dell’articolo 54 del DPR 917/1986, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 5 del Dl n. 192/2024 (decreto IRPEF-IRES), prevede che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Dette spese (rimborsate e riaddebitate) salvo quelle non rimborsate da parte del committente per specifici casi, sono indeducibili. Sebbene il principio, per assimilazione, sarebbe applicabile anche alla determinazione del reddito dei contribuenti forfettari, la modifica riguarda esclusivamente l’articolo 54 del TUIR e non la legge 190/2014, che disciplina il regime agevolato, e pertanto non si ha certezza che li riguardi. Per quanto riguarda i bolli addebitati in fattura, l’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022, ha chiarito che in caso vi sia il riaddebito del bollo al cliente, questo diventa parte integrante del compenso e quindi assimilato ai ricavi di cui all’articolo 1 comma 64 legge 190/2014 concorrendo alla determinazione forfettaria del reddito.

02 aprile 2025