Accertamento e cartelle: sospensione dei termini per la notifica

In materia di sospensione dei versamenti di Iva e ritenute, dei versamenti derivanti da avvisi bonari, atti deflattivi del contenzioso, della riscossione e dell’attività degli uffici, il differimento dei termini di decadenza di 1 anno disposto a favore degli Uffici dal decreto Rilancio prevede che: qualsiasi atto impositivo i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 può essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato entro il 31 dicembre 2021; gli Uffici procederanno alla notifica degli avvisi bonari, comunicazioni o inviti a comparire solo dal 1° gennaio 2021; i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite al controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni è prorogato di 1 anno; la sospensione dei termini processuali di cui al decreto Cura Italia, integrato dal decreto Liquidità è sempre cumulabile con la sospensione dei termini di impugnazione (90 gg) in caso di accertamento con adesione.