Assegno Unico, ADI e Supporto per la Formazione e il Lavoro sono sussidi esenti da qualsiasi trattenuta fiscale e non concorrono in alcun modo al calcolo del reddito complessivo del beneficiario. Specificatamente, il Dl n. 230/2021 che disciplina l’Assegno unico universale dispone che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali per il calcolo dell’IRPEF; il Dl n. 48/2023 che tratta l’Assegno di Inclusione stabilisce l’esenzione dello stesso dall’IRPEF; Anche le somme corrisposte ai beneficiari del SFL sono esenti dall’IRPEF, in quanto rientrano nella definizione di “sussidi corrisposti dallo Stato”. Pertanto, essendo i benefici esposti “redditi esenti sotto il profilo fiscale”, non devono essere indicati nel modello 730/2025, riferito al periodo di imposta 2024.
24 aprile 2025