La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 02/04/2025, n. 8732, ha chiarito alcuni importanti profili probatori in caso di cessioni intracomunitarie. In caso di cessioni intracomunitarie, documenti quali gli ordini della merce via mail, le fatture, le dichiarazioni Intrastat, e i mastrini di cassa da cui si evincono le somme incassate in contanti sono inidonei a fornire la prova effettiva della cessione. Documenti quali lettere di spedizione fondate sulla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada e documenti amministrativi elettronici che accompagnano la circolazione di beni in sospensione dall’accisa, possono essere presi in considerazione per dimostrare che, al momento dell’importazione in uno Stato membro, i beni in questione sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro solo laddove siano presentati in tale momento e contengano tutte le informazioni necessarie, ivi compresa la data della consegna. (Giovambattista Palumbo)