L’attività di influencer, se volta con stabilità alla promozione dell’acquisto di prodotti, è inquadrabile come agente di commercio; così ha deciso il tribunale di Roma con la sentenza n. 615/24 a favore di Enasarco. In base a tale qualificazione, l’influencer deve iscriversi alla Camera di Commercio, alla Gestione INPS ed è soggetto alla contribuzione Enasarco… (Emanuele Mugnaini)