Con l’art. 11, Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue”, con decorrenza dal 26 maggio 2019 sono state introdotte modifiche all’art. 9, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La norma, in particolar modo, ha sostituito il comma 4 bis, pertanto, ora costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili “i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta. (Valeria Nicoletti)
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