L’IVA agevolata sulla rimozione delle barriere architettoniche spetta solo in caso di appalto, se si opta per la posa in opera l’IVA torna ad aliquota standard
Con la risposta a interpello n. 212/2025 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’aliquota Iva del 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta solo in presenza di un contratto di appalto, escludendo la semplice cessione con posa in opera. Una lettura che, pur formalmente corretta, rischia di allontanarsi dalla finalità sostanziale dell’agevolazione.
Il caso di cui ci occupiamo oggi è frutto dello spunto di una recente istanza di interpello, la cui risposta è stata oggetto di pubblicazione.
IVA agevolata al 4% per eliminazione barriere architettoniche: quando spetta?
Il caso riguarda l’Iva agevolata, allorquando un contribuente effettui una cessione con posa in opera di infissi, dotati delle caratteristiche previste dal DM 14 giugno 1989 n. 236, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici. Il contribuente domandava se fosse possibile applicare l’aliquota Iva del 4% anche in presenza di un mero acquisto degli infissi dal produttore, che era comunque finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche, ancorché in assenza di un contratto di appalto avente a oggetto un intervento più ampio.
La risposta, negativa, viene dalla lettura della norma. Il principio è ribadito nella risposta a interpello n. 212/2025, pubblicata pochi giorni fa.
Come noto, la fattispecie è regolata dal n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva (DPR 633/72), il quale riconosce l’aliquota del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. Tale misura, come già indicato dalla prassi, ha carattere oggettivo, ovvero si riferisce “alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente”.
In altre parole, la disposizione è riferita alle sole prestazioni di servizi, perdipiù dipendenti da contratti di appalto, aventi a oggetto la realizzazione delle opere.
Nel caso proposto dall’istante, invece, si tratta di “semplice” cessione con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche, non essendo dunque soddisfatta l’ulteriore condizione che le opere siano realizzate in base a un contratto di appalto.
La differenza fra appalto e posa in opera
Si ritiene opportuno e soprattutto utile citare alcuni casi in cui si distingue tra una cessione di beni con posa in opera e una generica prestazione di servizi dipendente da un appalto.
Qualora siano poste in essere sia prestazioni di servizi sia cessioni di beni, occorre riferirsi alla volontà delle parti, espressa in sede contrattuale, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare.
In assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Nel caso portato all’esame dell’Agenzia, essa fa notare come l’incidenza del corrispettivo della posa in opera supera di pochissimo il quarto del corrispettivo totale e la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi.
Attenzione alla troppa formalità
Tuttavia, questo non riteniamo che possa essere un valido criterio. il valore economico non sempre è indice della prevalenza giuridica: ciò che conta è la funzione dell’intervento, non la proporzione dei costi.
Un’opera può essere “piccola” in termini di prezzo, ma determinante per conseguire il risultato agevolato.
La posizione dall’Agenzia, pur formalmente coerente con il dato letterale della norma citata, è eccessivamente restrittiva. L’interpretazione adottata finisce infatti per svincolare il riconoscimento dell’aliquota ridotta alla finalità sostanziale perseguita dal legislatore, ossia quella di favorire la rimozione delle barriere architettoniche.
La cessione con posa in opera di infissi destinati all’abbattimento di barriere, pur se economicamente prevalente nella componente “bene”, rappresenta un intervento che si concretizza solo attraverso la posa e l’adattamento all’edificio. Negare l’agevolazione per mancanza del requisito formale del contratto di appalto rischia di penalizzare proprio quelle situazioni pratiche che il legislatore intendeva agevolare.
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Danilo Sciuto
Venerdì 29 Agosto 2025