La Corte di Cassazione chiamata a decidere in tema di soggettività passiva Imu nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing con successiva consegna dell’immobile ha ribadito che nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore (Cass. ordinanza 13 ottobre 2020 n. 22123 conforme a sentenza 19 novembre 2019, n. 29973 – massimata da Valeria Nicoletti)
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