La sentenza di Cassazione del 29.05.2020 n. 10.256 affronta per l’ennesima volta il tema della applicazione dell’imposta di donazione al trust. Se appare pacifico che i trust sono soggetti al prelievo in discorso, è tutto da determinare il momento in cui tale imposta è dovuta.
In linea con l’orientamento ormai consolidato, gli ermellini affermano che “risulta frutto di una errata interpretazione normativa l’opposto assunto della ricorrente [l’Agenzia delle Entrate] secondo cui ciò che rileva ai fini fiscali è il mero vincolo di destinazione con la segregazione del bene conferito essendo irrilevante l’arricchimento del destinatario del bene; assunto che oblitera completamente la circostanza che le imposte in esame trovano ragione in manifestazioni di ricchezza conseguenti a trasferimenti patrimoniali che, per come riportato nello stesso ricorso, si sarebbero manifestate nel caso di specie solo in caso di premorienza del beneficiario-disponente”. L’imposta di donazione è dovuta solo quando si concretizza l’arricchimento del beneficiario. (Ennio Vial)
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