L’ultimazione o meno degli immobili-merce è irrilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, giacché la loro allocazione in bilancio dipende esclusivamente dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa.
Pertanto, in tema di redditi di impresa, l’allocazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi designata, sicché detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce rimanenze di magazzino e non a quella ricavi, senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 11631 del 4 maggio 2023 – Vincenzo D’Andò)