Il contribuente deve verificare che il professionista “incaricato” trasmetta in modo corretto in via telematica la dichiarazione dei redditi, rispondendo di omessa presentazione della stessa se non riesce a provare di aver vigilato sull’operato del primo.
La responsabilità può essere esclusa solo quando il contribuente può dimostrare che il professionista incaricato abbia agito, in modo fraudolento, per coprire la sua negligenza. Nel caso specifico il contribuente aveva ricevuto un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale e, in primo e secondo grado, il suo ricorso era stato accolto solo per la parte relativa alle sanzioni, considerate indebite; i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’ufficio (Cass. n. 22742/2025, dep. 1/09/2025 – Enzo Di Giacomo).
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