La formula del giudice per giustificare la compensazione delle spese di lite, che richiama imprecisate ragioni di opportunità, è evanescente e non esplicita alcuna spiegazione delle reali ragioni per cui essa ha inteso adottare tale regolamento delle spese. La motivazione che si limiti ad un richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate, senza una loro esatta definizione, è da considerare meramente apparente e meritoria di censura. (CGT 2° gr. Puglia n. 2235/2024 – Martina Di Giacomo).
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