Dichiarazione IVA: il problema degli omessi versamenti periodici

nel quadro VL della dichiarazione annuale IVA devono essere indicati i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche: come comportarsi se il contribuente ne ha omessi alcuni? Ravvedimento operoso? Nell’articolo proponiamo alcune soluzioni pratiche

iva2017ctNella dichiarazione annuale Iva, la cui scadenza – salvo proroga da tanti auspicata – è prevista per il 28 febbraio prossimo, devono essere indicati nel quadro VL i versamenti effettuati relativi alle liquidazioni periodiche. Ciò in base a quanto indicato dalle istruzioni per la compilazione pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Nell’ipotesi di omissioni, qualora il contribuente non dovesse avvalersi del ravvedimento operoso entro tale data, gli importi a debito confluiranno nel risultato annuale. In pratica indicando nel quadro VL gli importi effettivamente versati (in misura minore rispetto ai debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche), ne conseguirà un incremento del debito “annuale”. In alternativa ne deriverà un minor credito qualora gli omessi versamenti riguardino periodi di liquidazione pregressi relativi alla prima parte del periodo di imposta, e successivamente, il contribuente abbia maturato un credito Iva rilevante.

Possono concretamente verificarsi due diverse fattispecie e i comportamenti che con maggiore convenienza possono essere assunti devono essere valutati in concreto caso per caso.

Omessi versamenti periodici ed incremento del debito annuale

La prima fattispecie interessa i contribuenti che non hanno mai versato l’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche o che hanno effettuato versamenti parziali. Le omissioni potrebbero determinare, come anticipato, un incremento dell’Iva a debito annuale (risultante dalla dichiarazione annuale) da versare con l’utilizzo del codice 6099.

L’incremento del debito sarebbe conseguenza diretta dell’indicazione nel quadro VL dei minori versamenti periodici. La circostanza determina la “trasformazione” dei debiti periodici relativi alle singole liquidazione in “debito annuale”. Ne conseguono, quindi, una serie di vantaggi.

In primis il contribuente può versare l’importo dovuto a titolo di saldo annuale (comprensivo dei versamenti periodici omessi) entro i medesimi termini previsti per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi. Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2017, ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. Questa soluzione presenterebbe il vantaggio di conservare la liquidità.

In alternativa lo stesso contribuente potrà rateizzare l’importo complessivo dovuto fino ad un massimo di nove rate mensili aventi scadenza entro il giorno 16 di ogni mese a partire dal mese di marzo e fino a novembre.

In conseguenza degli omessi versamenti periodici il contribuente riceverà in questo caso un preavviso di irregolarità. La richiesta dovrebbe essere relativa unicamente alle sanzioni in quanto gli importi a debito relativi alle predette liquidazioni periodiche sono confluiti nel debito annuale che dovrebbe essere stato versato nel rispetto della relativa scadenza. Il contribuente potrà poi fruire della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge versando l’importo richiesto entro i trenta giorni successivi. La sanzione da versare in questo caso sarà pari al 10% anziché al 30%.

Omessi versamenti periodici e diminuzione del credito

E’ possibile, pero, che in taluni casi gli omessi versamenti diano luogo ad una diminuzione del credito annuale. Ad esempio le liquidazioni dei primi due mesi potrebbero evidenziare un debito e le successive un credito crescente dovuto dall’ammontare degli acquisti effettuati nella seconda parte dell’anno.

Se il contribuente avesse effettuato regolarmente i versamenti la dichiarazione annuale avrebbe evidenziato un credito di ingente entità. In questo caso, non potendo indicare i versamenti periodici omessi nel quadro VL, ne conseguirà un minor credito.

Se le somme da versare (relative alle liquidazioni periodiche) non sono eccessivamente elevate, può essere più conveniente non fruire del ravvedimento operoso entro il 28 febbraio prossimo. Infatti, se il contribuente sceglie la soluzione di evidenziare nella dichiarazione annuale il minor credito, può beneficiare di maggiore liquidità. Anche in questo caso, come il precedente, riceverà un preavviso di irregolarità, con l’irrogazione delle sole sanzioni. Il versamento entro i trenta giorni successivi consentirà la riduzione delle penalità nella misura del 10%.

24 febbraio 2017

Nicola Forte