Detrazioni fiscali 2025: i chiarimenti dell’Agenzia

Cambia l’importo delle detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti, con effetti diretti sulla no tax area. Un meccanismo che, pur basato su calcoli forfettari, può azzerare l’IRPEF per molti contribuenti. Ecco i dettagli sulla nuova disciplina.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, riconosce all’articolo 13, comma 1, un abbattimento dell’IRPEF lorda in ragione degli oneri che il contribuente sostiene per la produzione di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparati) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Le nuove detrazioni fiscali 2025 per i dipendenti

detrazioni fiscali 2025L’obiettivo della norma è diminuire il carico fiscale del dipendente / collaboratore alla luce dei costi che lo stesso sostiene per rendere la prestazione lavorativa. Si pensi, ad esempio, all’usura del mezzo o al costo legato all’utilizzo dei mezzi pubblici.

A differenza di altre tipologie di detrazioni, quella contemplata all’articolo 13, comma 1, è calcolata non tanto in ragione degli effettivi costi sostenuti dal contribuente quanto in misura forfettaria, in ragione del suo reddito complessivo.

A beneficio di quanti totalizzano un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, la Manovra 2025 (approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207) ha previsto, a regime, quanto già riconosciuto per la sola annualità 2024 dal Decreto Legislativo numero 216/2023. Trattasi, in particolare, dell’aumento da 1.880,00 a 1.955,00 euro della cosiddetta “detrazione minima”.

La modifica, come ha avuto occasione di precisare l’Agenzia Entrate nella Circolare 16 maggio 2025 numero 4/E, ha un impatto sulla cosiddetta “no tax area.

Analizziamo la questione in dettaglio.

 

Cos’è cambiato con la Manovra 2025?

La Legge numero 207/2024 modifica grazie all’articolo 1, comma 2, lettera b) la parte del TUIR che disciplina il riconoscimento di una detrazione fiscale a beneficio di quanti sono titolari di:

  • Redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparati;
  • Taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, elencati all’articolo 50, comma 1, del TUIR, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l).

Nello specifico, si dispone l’aumento (a tempo indeterminato) da 1.880,00 a 1.955,00 euro della detrazione spettante a quanti hanno un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (articolo 13, comma 1, lettera a).

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato articolo 13, comma 1. Nello specifico alle lettere b), c) riguardanti il calcolo della detrazione per chi ha redditi superiori a 15 mila euro e al comma 1.1, quest’ultimo relativo all’aumento della detrazione stessa per un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25 mila ma non a 35 mila euro.

La modifica, come sottolinea l’Agenzia Entrate nella Circolare numero 4/2025, altro non è che la conferma (a regime) della previsione in vigore per la sola annualità 2024 a norma del Decreto Legislativo numero 216/2023 adottato in attuazione della legge delega sulla riforma del sistema fiscale.

 

La nuova tabella delle detrazioni fiscali

La detrazione fiscale spettante a quanti sono titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati è determinata in misura forfettaria in ragione del reddito complessivo del contribuente.

La somma spettante (il cui obiettivo è diminuire l’imposta lorda) decresce all’aumentare del reddito, sino ad azzerarsi per quanti sono titolari di redditi superiori a 50 mila euro, come descritto in tabella:

Reddito complessivo

Detrazione annua spettante (in euro)

Fino a 15 mila euro

1.955,00 euro (la detrazione comunque non può essere inferiore a 690,00 euro elevati a 1.380,00 euro se trattasi di un contratto a tempo determinato)

Oltre 15 mila e fino a 28 mila euro

1.910,00 + 1.190 * [(28.000,00 – reddito complessivo) / (28.000,00 – 15.000,00)]

Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro

1.910,00 * [(50.000,00 – reddito complessivo) / (50.000,00 – 28.000,00)]

Oltre 50 mila euro

Nessuna detrazione

 

Sulle detrazioni è opportuno precisare che:

  • nessuna riduzione dev’essere effettuata in caso di ricorso all’orario a tempo parziale, né a fronte di giornate di sciopero;
  • ai fini dell’attribuzione delle somme l’anno dev’essere sempre assunto come formato da 365 giorni, anche se bisestile;
  • in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni per i quali spettano le detrazioni, compresi in periodi contemporanei, devono essere computati una sola volta.

 

Giorni detrazione

La misura della detrazione è condizionata dal periodo di lavoro svolto nell’anno e spetta in misura intera a fronte di un totale di 365 giorni di produzione del reddito (cosiddetti “giorni detrazione”). Si considerano a tal proposito i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione soggetta a ritenuta fiscale, comprese festività, riposi settimanali ed altri giorni non lavorativi, eccezion fatta per:

  • le giornate per le quali non spetta alcuna retribuzione, come, ad esempio, assenze non retribuite, assenze ingiustificate ed aspettative non retribuite;
  • i periodi in cui il dipendente, non essendo in forza in azienda e pertanto titolare di un contratto di lavoro, non produce alcun reddito.

In presenza di un numero di giorni detrazione, nell’anno, inferiore a 365, è necessario riproporzionare l’importo della detrazione stessa utilizzando la seguente operazione:

(Detrazione annua / 365) * giorni detrazione totalizzati nell’anno = detrazione annua spettante al contribuente.

Si tenga comunque conto delle previsioni riservate a quanti totalizzano un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (vedi tabella sopra).

 

No tax area a 8.500,00 euro

Per effetto della previsione a regime di una detrazione a 1.955,00 euro in presenza di un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro, la cosiddetta no tax area si conferma a 8.500,00 euro.

Trattasi, in buona sostanza, della soglia di reddito complessivo che, se non superata, garantisce al contribuente, per effetto dell’annullamento dell’IRPEF lorda determinato dalla detrazione in parola, di non avere a suo carico alcuna trattenuta fiscale.

Nel caso, infatti, di un soggetto con reddito complessivo pari a 8.500,00 euro l’imposta lorda (applicando gli scaglioni in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025) è pari a:

8.500,00 * 23% = 1.955,00 euro.

Dal momento che la detrazione fiscale è, alle condizioni reddituali descritte, pari a 1.955,00 euro, la medesima annulla l’IRPEF lorda:

1.955,00 (IRPEF lorda) – 1.955,00 (detrazione) = 0 euro a titolo di IRPEF a carico del contribuente.

Come sottolineato dall’Agenzia Entrate (Circolare numero 4/2025) la no tax area a 8.500,00 euro:

  • vale anche per i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (se destinatari della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1 del TUIR);
  • viene in questo modo equiparata a quella già vigente a favore dei pensionati.

 

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Paolo Ballanti

Giovedì 12 giugno 2025