Nel processo tributario italiano le prove acquisite in modo irrituale o illegittimo non sono automaticamente inutilizzabili, a differenza di quanto avviene nel processo penale. Una recente pronuncia ha chiarito che solo la violazione di diritti fondamentali può precluderne l’uso: un confine sottile che solleva interrogativi cruciali. Scopriamo quali…
L’amministrazione finanziaria può acquisire prove in modo irrituale ed illegittimo, e tale principio, applicabile al processo penale ex art. 101 codice procedura penale, non vige nel giudizio tributario.
In sostanza diversamente da quanto avviene nel processo penale, nell’ordinamento tributario italiano non vige un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite in modo illegittimo (Cassazione).
Prove fiscali illegittime o irrituali: lo stato dell’arte
È quanto emerge dalla recente sentenza della Cassazione che conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
In realtà con una precedente decisione i giudici di legittimità hanno rimesso alla Presidente della Suprema Corte per la probabile devoluzione alle Sezioni Unite Civili, la decisione circa la rilevanza che assume nel processo tributario (art. 21-bis d.lgs. n.74/2000) la sentenza assolutoria pronunciata in sede penale a favore dell’imputato per un delitto tributario, quando l’accertamento amministrativo si fonda sui medesimi fatti già esaminati con sentenza irrevocabile dal Giudice penale.
Per il tema in esame, quindi, non ogni “irritualità” o violazione di norme procedurali commesse durante la raccolta di elementi probatori determina in modo automatico l’impossibilità per l’ufficio finanziario di utilizzarli ai fini dell’accertamento fiscale o per il giudice tributario di poterli valutare.
Con tale sentenza viene chiarito che l’utilizzabilità della prova illegittimamente acquisita trova un limite invalicabile quando l’irregolarità nell’acquisizione ha comportato la violazione di diritti fondamentali del contribuente tutelati direttamente dalla Costituzione.
Alla base del pronunciamento in esame c’è il rapporto tra il processo penale e quello tributario, richiamando a tal proposito la normativa di cui all’art. 7-quinquies, L. 212/2000 (Statuto del contribuente, come introdotto dal d. lgs n. 219/2023, secondo cui:
“non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legg