Definiti i criteri per la proposta biennale di concordato rivolto a imprese e professionisti. La misura consente di stabilire anticipatamente le imposte dovute per due anni, sulla base di dati storici, indicatori economici e stime macro.
Sono state attuate, con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, le previsioni contenute nel Capo II del Titolo II, relativo alla “disciplina del concordato preventivo biennale” del decreto legislativo n. 13/2024, con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Concordato Preventivo Biennale tra semplificazione e compliance fiscale
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e D.L. 14 novembre 2024, n. 167).
I redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 1, del DPR 917/86, cd. TUIR), senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR);
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti (art. 5 del TUIR) ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (comma 1-quater del citato art. 54);
- il reddito d’impresa (art. 56 del TUIR ) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori (art. 66 del TUIR), senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 del TUIR); utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti (art. 5 del TUIR), a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime (art. 115 ovvero art. 116) ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti (art. 73, comma 1, TUIR).
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei reddi