Il collegio sindacale ed il revisore hanno l’obbligo di anticipare all’organo amministrativo l’emersione di segnali di crisi di impresa: cosa si intende per tempestività?
L’art. 25-octies del c.d. Codice della Crisi di Impresa (D. Lgs. 14/2019), come modificato dal D. Lgs. n. 136/2024, espressamente dispone che l’organo di controllo (collegio sindacale) e il soggetto incaricato della revisione legale, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di emersione della crisi di impresa (di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17.
Al comma 2: la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo o di revisione.
Gli obblighi del collegio sindacale sullo stato di crisi di impresa
Si noti, in primis, l’inserimento, oltre all’organo di controllo (il collegio sindacale o il sindaco unico), del revisore legale tra i soggetti tenuti a effettuare segnalazioni scritte agli amministratori, volte a promuovere la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata (o ad altro strumento di regolazione della crisi).
Fatta questa premessa, vediamo quali sono le conseguenze che discendono da questa norma.
Il problema della tempestività
Innanzitutto, ed è forse il tema più importante, viene inquadrato l’ambito della “tempestività”, laddove il comma 2 indica una presunzione di tempestività se effettuata entro sessanta giorni dalla conoscenza dei presupposti della crisi da parte dell’organo di controllo e del revisore.
E’ evidente, poi, che il termine di sessanta giorni decorre dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, ma è chiaro che tale conoscenza deve essere maturata nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo, non potendo risentire di colpevoli inerzie del revisore/sindaco.
Ad esempio, nel caso in cui venga fatta una segnalazione pochi mesi prima dell’apertura di liquidazione giudiziale, è indubbio che non si può certo discutere di “tempestività”.
La segnalazione è obbligatoria?
Altro tema è la ratio dell’obbligo di segnalazione: esso non può essere un adempimento marginale, bensì fondamentale nello svolgimento delle funzioni previste dal Codice Civile.
Più è persistente lo stato di crisi, tanto più stringente è l’obbligo di attivarsi tempestivamente.
Poiché la funzione della segnalazione è quella di consentire l’attivazione anticipata degli strumenti di composizione della crisi, il comportamento ritardatario ne vanifica l’efficacia preventiva.
In caso, ad esempio, del classico caso di un lungo periodo di difficoltà finanziarie della società, la segnalazione della crisi va fatta quanto mai tempestivamente, prima che essa crisi diventi irreversibile.
Segnali importanti possono derivare, ad esempio, dal comportamento degli enti creditori (le banche) in riferimento a richieste di aiuti da parte della società. Un rifiuto in tal senso potrebbe significare mancata fiducia sul superamento della crisi di liquidità.
Attenzione ai ruoli di sindaco o revisore
Sia il revisore, sia il sindaco, si confermano dunque ruoli estremamente delicati, sia per il ruolo rivestito, sia per le responsabilità che ne insorgono, anche se esse riscuotano assai mitigate dopo il recente intervento del Legislatore che ha fissato un tetto alla responsabilità civile.
NdR: vedi anche: Da poco è diventata operativa la limitazione della responsabilità del collegio sindacale
Danilo Sciuto
Mercoledì 9 Aprile 2025