Una recente sentenza della Cassazione ribadisce che per dedurre il TFM degli amministratori serve un atto scritto con data certa, firmato prima dell’inizio del mandato.
TFM agli amministratori: cosa rende davvero deducibile l’accantonamento?
La Cassazione sulla deducibilità del TFM
La Corte di Cassazione ha escluso[1] che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 codice civile dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848).
Tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 TUIR, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).
La questione aperta del TFM agli amministratori
Come è noto, il trattamento di fine mandato (TFM) è un’indennità, non disciplinata in modo specifico dalla normativa civilistica, che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci.
Gli accantonamenti al fondo per il TFM sono quindi fiscalmente deducibili in base al principio di competenza, prescindendo dal momento in cui l’indennità sia effettivamente pagata[2].
La deducibilità ai fini IRES trova collocazione nell’art. 105, comma 4, del T.U. n. 917/86, norma che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art.17, comma 1, lett. c, del citato T.U. Trattasi, in particolar