La polizza contro i rischi catastrofali diventa obbligatoria per molte imprese, con un termine aggiornato e nuove regole da seguire.
Tuttavia, restano incertezze su costi, beni da assicurare ed effetti sulle agevolazioni. Chi è esentato? Quali obblighi concreti? Scopri le criticità ancora aperte e le possibili implicazioni.
Polizza rischi catastrofali: proroga confermata, ma restano dubbi sull’applicazione
La legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo onere a carico delle imprese (diverse da quelle agricole) che intendono beneficiare delle agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche.
L’originario termine del 31 gennaio 2024 è stato prorogato al 31 marzo 2025 dall’art. 13 del decreto “milleproroghe 2025”.
Si tratta, in particolare, dell’obbligo a stipulare, entro il 31 marzo 2025, o in caso di rinnovo di una polizza assicurativa contro i rischi da danni derivanti da calamità naturali, specificatamente individuate dall’art. 3 del decreto n. 18/2025 che distingue tra le seguenti classi di catastrofi naturali i cui rischi devono essere assicurati:
- alluvione, inondazione ed esondazione,
- sisma,
- frana.
Tuttavia, nonostante la recente pubblicazione del citato decreto n. 18/2025, che ha regolamentato di fatto i rapporti tra le imprese e le compagnie di assicurazioni, ad oltre un anno dall’introduzione della disciplina in questione, si deve ancora evidenziare la presenza di non pochi dubbi e perplessità che, di fatto, impongono non poche riflessioni, considerato anche il costo rilevante di una simile polizza, costo che potrebbe essere ridotto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, a seguito delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali (art. 4, comma 2, decreto n. 18/2025).
I soggetti obbligati alla polizza contro le catastrofi
Il comma 101 della legge di bilancio 2024 impone l’obbligo della copertura assicurativa ai seguenti soggetti:
- imprese aventi sede legale in Italia;
- imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,
tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 codice civile
Secondo quanto previsto dal successivo comma 111, da tale obbligo sono escluse le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’art. commi 515 e seguenti della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha istituito il Fondo AGRICAT che interviene in materia di danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.
Inoltre, il comma 106, parte seconda, prev