Con il Decreto Milleproroghe l’assicurazione contro le calamità naturali diventa obbligatoria per le imprese non agricole con sede in Italia, ma la proroga al 31/12/2025 viene cancellata.
Quali beni devono essere coperti? Cosa rischiano le aziende che non si adeguano?
Tra esclusioni dai contributi pubblici e vincoli operativi, ecco cosa cambia e perché è fondamentale essere in regola.
Nella Legge di conversione del Decreto 202/2024 “Milleproroghe 2025” (Legge 21/2/2025 n. 15) sparisce la proroga del termine per la assicurazione contro le calamità naturali, c.d. assicurazione catastrofale.
La norma: quale obbligo, per chi e per cosa (e per cosa no), e i tempi
L’assicurazione obbligatoria ha per obiettivo la tutela del tessuto produttivo nazionale dai danni da eventi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
L’obbligo è stato istituito con l’art. 1, commi 101 e successivi, della legge 213/2023, cioè della Legge di Bilancio per il 2024: inizialmente la scadenza per adempiere era fissata nel 31/12/2024.
La norma prevede l’obbligo d’assicurare tutti i “beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3)” cioè i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale nelle sezioni dei beni immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Rimangono quindi esclusi tutti i beni iscrivibili alla medesima voce ma al numero “4) altri beni”. Secondo il principio contabile n. 16 a tale voce si possono comprendere:
- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
- oltre a imballaggi riutilizzabili e beni devolvibili gratuitamente.
Quindi, applicando correttamente la norma come integrata dal principio contabile, rimangono comunque esclusi dall’obbligo i targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.
Avrebbe dovuto essere emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy col quale avrebbero potuto essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. A tutt’oggi il decreto non è stato emanato, pur essendo stato presentato alle associazioni già prima della fine di settembre 2024, ma esiste una bozza consultabile.
La mancata proroga
Il Decreto 202/2024 approvato in data 27 Dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, cosiddetto “milleproroghe”, ha dunque fatto slittare la data dal 31/12/2024 al 31/03/2025, in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo. Il decreto è stato convertito in Legge ieri, 19 Febbraio, e in esso rimane il termine “nuovo” del 31 marzo 2025.
Gli emendamenti per un ulteriore rinvio a giugno o a dicembre 2025 sono stati infatti ritirati o respinti già prima della approvazione al Senato: ora alle aziende resta un mese e mezzo per scegliere e stipulare le polizze.
Quali beni vanno assicurati e per quali eventi?
Il regolamento nella sua versione in bozza prevede:
- all’art. 1, fra l’altro, una disamina di ciò che è obbligatorio assicurare:
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- «terreni»: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- «fabbricato»: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- «impianti e macchinari»: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- «attrezzature industriali e commerciali»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
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- all’art. 3 definisce cosa si intenda per eventi calamitosi e catastrofali distinguendo fra i tre casi:
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- «alluvione, inondazione ed esondazione»;
- «sisma»;
- «frana»:
e determina che devono essere considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
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- agli artt. 6 e 7 l’entità del danno assicurabile a carico dell’assicurato (franchigia) e i massimali o limiti di utilizzo:
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- franchigia massima 15% fino ad una copertura assicurativa di 30 milioni di euro;
- tre fasce assicurative con tre massimali:
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- fino a 1 milione di somma assicurata, indennizzo pari alla somma assicurata;
- da 1 a 3 milioni un indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
- libera contrattazione oltre.
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- “primo rischio assoluto” per i terreni
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A quale tipo di impresa si applica la norma?
Qualunque impresa o stabile organizzazione che non eserciti attività agricola (rimane infatti facoltativa la sottoscrizione per chi esercita attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.) con sede legale in Italia è obbligata a sottoscrivere un’assicurazione. Sono quindi coinvolte tutte le imprese individuali, le società di persone e di capitali e le cooperative. Sono invece escluse le attività professionali.
Sono professionista, sono incluso nell’obbligo?
NO, i professionisti ovviamente possono assicurare i propri beni, ma non rientrano nell’obbligo in oggetto.
Sono impresa individuale, sono incluso nell’obbligo?
Si, a meno che si eserciti attività agricola.
Vi sono importi minimi di valore d’acquisto delle immobilizzazioni per cui sotto ad un certo importo non è previsto l’obbligo? La nostra è una piccola snc, e abbiamo pochissimi strumenti
No, non sono previsti importi minimi di valore d’acquisto o di valore d’uso o di valore commerciale sotto i quali l’obbligo viene a cessare.
Se non si adempie ci sono delle sanzioni?
Sì e no. Non sono infatti previste “multe” dirette ma ci sono sanzioni indirette.
Il comma 102 prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Quindi in qualche modo “se ne terrà conto” non solo in caso di risarcimenti pubblici di qualunque tipo (ad esempio: contributi in caso di ricostruzione in seguito a sisma come avvenuto in Emilia nel 2012)
Il comma 105 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
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Enrico Pozzi
Giovedì 20 Febbraio 2025