Niente proroga per obbligo di polizze catastrofali

Con il Decreto Milleproroghe l’assicurazione contro le calamità naturali diventa obbligatoria per le imprese non agricole con sede in Italia, ma la proroga al 31/12/2025 viene cancellata.
Quali beni devono essere coperti? Cosa rischiano le aziende che non si adeguano?
Tra esclusioni dai contributi pubblici e vincoli operativi, ecco cosa cambia e perché è fondamentale essere in regola.

Nella Legge di conversione del Decreto 202/2024 “Milleproroghe 2025” (Legge 21/2/2025 n. 15) sparisce la proroga del termine per la assicurazione contro le calamità naturali, c.d. assicurazione catastrofale.

 

La norma: quale obbligo, per chi e per cosa (e per cosa no), e i tempi

L’assicurazione obbligatoria ha per obiettivo la tutela del tessuto produttivo nazionale dai danni da eventi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

L’obbligo è stato istituito con l’art. 1, commi 101 e successivi, della legge 213/2023, cioè della Legge di Bilancio per il 2024: inizialmente la scadenza per adempiere era fissata nel 31/12/2024.

La norma prevede l’obbligo d’assicurare tutti i “beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3)” cioè i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale nelle sezioni dei beni immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Rimangono quindi esclusi tutti i beni iscrivibili alla medesima voce ma al numero “4) altri beni”. Secondo il principio contabile n. 16 a tale voce si possono comprendere:

  • mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
  • macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
  • automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
  • oltre a imballaggi riutilizzabili e beni devolvibili gratuitamente.

Quindi, applicando correttamente la norma come integrata dal principio contabile, rimangono comunque esclusi dall’obbligo i targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.

Avrebbe dovuto essere emanato un  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy col quale avrebbero potuto essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. A tutt’oggi il decreto non è stato emanato, pur essendo stato presentato alle associazioni già prima della fine di settembre 2024, ma esiste una bozza consultabile.

 

La mancata proroga

Il Decreto 202/2024 approvato in data 27 Dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, cosiddetto “milleproroghe”, ha dunque fatto slittare la data dal 31/12/2024 al 31/03/2025, in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo. Il decreto è stato convertito in Legge ieri, 19 Febbraio, e in esso rimane il termine “nuovo” del 31 marzo 2025.

Gli emendamenti per un ulteriore rinvio a giugno o a dicembre 2025 sono stati infatti ritirati o respinti già prima della approvazione al Senato: ora alle aziende resta un mese e mezzo per scegliere e stipulare le polizze.

 

Quali beni vanno assicurati e per quali eventi?

Il regolamento nella sua versione in bozza prevede:

  • all’art. 1, fra l’altro, una disamina di ciò che è obbligatorio assicurare:
      • «terreni»: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
      • «fabbricato»: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
      • «impianti e macchinari»: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
      • «attrezzature industriali e commerciali»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
  • all’art. 3 definisce cosa si intenda per eventi calamitosi e catastrofali distinguendo fra i tre casi:
      • «alluvione, inondazione ed esondazione»;
      • «sisma»;
      • «frana»:
        e determina che devono essere considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
  • agli artt. 6 e 7 l’entità del danno assicurabile a carico dell’assicurato (franchigia) e i massimali o limiti di utilizzo:
      • franchigia massima 15% fino ad una copertura assicurativa di 30 milioni di euro;
      • tre fasce assicurative con tre massimali:
          • fino a 1 milione di somma assicurata, indennizzo pari alla somma assicurata;
          • da 1 a 3 milioni un indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
          • libera contrattazione oltre.
    • primo rischio assoluto” per i terreni

A quale tipo di impresa si applica la norma?

Qualunque impresa o stabile organizzazione che non eserciti attività agricola (rimane infatti facoltativa la sottoscrizione per chi esercita attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.) con sede legale in Italia è obbligata a sottoscrivere un’assicurazione. Sono quindi coinvolte tutte le imprese individuali, le società di persone e di capitali e le cooperative. Sono invece escluse le attività professionali.

Sono professionista, sono incluso nell’obbligo?

NO, i professionisti ovviamente possono assicurare i propri beni, ma non rientrano nell’obbligo in oggetto.

Sono impresa individuale,  sono incluso nell’obbligo?

Si, a meno che si eserciti attività agricola.

Vi sono importi minimi di valore d’acquisto delle immobilizzazioni per cui sotto ad un certo importo non è previsto l’obbligo? La nostra è una piccola snc, e abbiamo pochissimi strumenti

No, non sono previsti importi minimi di valore d’acquisto o di valore d’uso o di valore commerciale sotto i quali l’obbligo viene a cessare.

 

Se non si adempie ci sono delle sanzioni?

Sì e no. Non sono infatti previste “multe” dirette ma ci sono sanzioni indirette.

Il comma 102 prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Quindi in qualche modo “se ne terrà conto” non solo in caso di risarcimenti pubblici di qualunque tipo (ad esempio: contributi in caso di ricostruzione in seguito a sisma come avvenuto in Emilia nel 2012)

Il comma 105 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

 

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Enrico Pozzi

Giovedì 20 Febbraio 2025