Il nuovo Collegato Lavoro introduce importanti novità sulle assenze ingiustificate e la risoluzione del rapporto di lavoro. Un cambio di rotta che incide su aziende e lavoratori, contrastando gli abusi legati alla disoccupazione. Scopriamo cosa cambia e quali sono le istruzioni operative dell’INL.
Dimissioni per fatti concludenti: il chiarimento dell’INL sulle assenze ingiustificate
Il cd. Collegato Lavoro entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2025 – ha introdotto novità di indubbio rilievo per quanto riguarda il delicato tema della risoluzione dei rapporti di lavoro per assenze ingiustificate. Nella specifica finalità di chiarire l’aggiornata normativa è recentemente intervenuto l’Ispettorato del Lavoro – INL dando indicazioni operative di riferimento per datori di lavoro e aziende.
Il Collegato Lavoro affronta una varietà di argomenti giuslavoristici tra cui ad es. la somministrazione di lavoro oppure le attività stagionali, ma – per quanto qui interessa – all’art. 19 introduce alcuni aggiornamenti espressamente mirati a contrastare la prassi di chi, attraverso l’escamotage delle assenze ingiustificate, mirava a farsi licenziare per intascare poi la Naspi.
Vediamo allora le istruzioni fornite dall’Ispettorato e scopriamo che cosa cambia per aziende e datori di lavoro, dopo l’introduzione delle novità relative alle dimissioni per fatti concludenti.
Assenza ingiustificata del dipendente e obblighi del datore di lavoro: i chiarimenti INL
Come si può leggere in apertura del documento, l’Ispettorato fa seguito a quanto indicato nella precedente nota n. 9740 del 30 dicembre scorso e affronta espressamente le integrazioni normative in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, di cui alla legge n. 203 del 2024. Le istruzioni operative fornite dall’Ispettorato sono peraltro condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da garantire un’interpretazione pienamente aderente alle recenti modifiche.
L’art. 26 del d. lgs. n. 151 del 2015, attuativo del Jobs Act, dispone in merito all’istituto delle dimissioni volontarie e, grazie alla recente integrazione e modifica di cui all’art. 19 della l