Vendere un’auto usata può diventare un vero rompicapo fiscale, soprattutto per la gestione dell’IVA. Le limitazioni alla detrazione impongono regole precise, influenzando sia l’acquisto che la successiva cessione. La detrazione varia dal 40% al 100% a seconda che il veicolo sia usato in modo promiscuo o esclusivamente nell’attività professionale, ma attenzione: anche la dichiarazione IVA va compilata con estrema precisione. Scopriamo insieme come evitare errori e ottimizzare la gestione fiscale!
Compravendita di auto: le regole IVA
Con la decisione (UE) 6 dicembre 2022, n. 2411, è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2025, l’autorizzazione accordata all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.
Ne deriva, conseguentemente, che in relazione alle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 19-bis1 del decreto IVA, si deve ritenere ammessa in detrazione, nella misura del 40%, l’IVA assolta per l’acquisto o per l’importazione:
- di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e degli inerenti componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
- di carburanti e lubrificanti destinati ai predetti veicoli a motore, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (es.: noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.
Ai fini dell’applicazione di tale norma, si considerano veicoli stradali a motore tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto
stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Per gli autoveicoli utilizzati in modo esclusivo nell’attività compete la detrazione nella misura del 100%.
Tale regola di detrazione, però, negli anni passati ha incontrato diverse regole applicative fino a quando l’art. 1, comma 261, lett. c), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, è stata introdotta la diversa operatività della detraibilità del tributo nell’art. 19-bis1 citato ed è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l’importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.
In concreto, è stato reso operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell’imposta nel rispetto del dettato dell’art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l’indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all’art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell’operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.
Poiché l’art. 19-