Il concordato preventivo biennale offre maggiore certezza fiscale, ma con regole stringenti e cause di decadenza da non sottovalutare. Durante gli incontri con la stampa specializzata, il Fisco ha chiarito diversi aspetti critici, tra cui decadenza e cessazione nei casi di successione, donazione d’azienda, conferimento di partecipazioni, cessione di ramo d’azienda e perdita della clientela. Scopriamo tutti i dettagli…
Nel tradizionale appuntamento organizzato con la stampa specializzata “Telefisco 2025”, del 5 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sull’istituto del concordato preventivo biennale che di seguito analizziamo nel dettaglio.
Il concordato preventivo biennale: cenni
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e D.L. 14 novembre 2024, n. 167).
I redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 1, del DPR 917/86, cd. TUIR), senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR);
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti (art. 5 del TUIR) ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (comma 1-quater del citato art. 54);
- il reddito d’impresa (art. 56 del TUIR ) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori (art. 66 del TUIR), senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 del TUIR); utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti (art. 5 del TUIR), a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime (art. 115 ovvero art. 116) ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti (art. 73, comma 1, TUIR).
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50).
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
- sono esclusi dagli accertamenti (art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (com