Gli amministratori aziendali rivestono un ruolo cruciale nella gestione, con responsabilità ampliate dalla normativa recente. Ma quali sono i rischi che essi si assumono? In quali casi può essere azionata l’azione di responsabilità?
Partiamo dalle regole del codice civile per arrivare alla crisi di impresa, caso in cui le responsabilità degli amministratori si aggravano. Scopriamo, inoltre, come la normativa recente regola obblighi, doveri e strumenti di tutela, con focus sulle azioni di responsabilità e sui rischi legati alla gestione d’impresa.
Tocchiamo infine il caso della responsabilità di revisori e società di revisione.
Nel corso della vita aziendale gli amministratori ricoprono un ruolo estremamente importante e delicato all’interno dell’azienda in quanto sono responsabili di tutta l’attività gestoria, in particolare modo sono chiamati svolgere l’attività di impresa. Oltre ad esercitare la rappresentanza della società il compito degli amministratori si è notevolmente ampliato rispetto a quello contemplato dalle precedenti normative. Allo stato dell’arte gli amministratori sono i diretti responsabili dell’implementazione dei c.d. adeguati assetti contemplati dalla normativa civilistica di cui all’ex art. 2086 codice civile e da quella del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Sia dal punto di vista della normativa codicistica sia da quello delle procedure concorsuali la responsabilità degli amministratori è fortemente disciplinata. Nonostante ciò, a parere di chi scrive, sussiste ancora un “vuoto legislativo” in merito al concetto di diligenza e di funzionalità della gestione che se dal punto di vista della consulenza organizzativa e gestionale rappresentano dei concetti abbastanza noti e chiari, da un punto di vista normativo tali concetti lasciano ad una libera interpretazione a volte assai pericolosa.
La responsabilità degli amministratori nell’ambito della normativa civilistica e di quella del codice dell’insolvenza
L’azione di responsabilità è un istituto giuridico volto a fare valere le responsabilità degli amministratori per tutte quelle azioni compiute in violazione dei propri doveri che hanno arrecato un danno al patrimonio sociale ledendo le norme giuridiche e/o dello statuto.
Per analizzare tale istituto nell’ambito delle procedure concorsuali, a parere di chi scrive, è fondamentale potere inquadrare, in primis, tale strumento richiamandone la “naturale” essenza civilistica contestualizzandolo, dopo, nei fenomeni delle procedure concorsuali il cui istituto è disciplinato dall’ex art. 255 del codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
La normativa individua nell’azione di responsabilità la possibilità da parte della società stessa, dei soci o di qualunque altro terzo di avere riconosciuto un eventuale risarcimento per atti posti in essere dagli amministratori e che hanno causato, per mezzo della mala gestio, un danno patrimoniale alla società.
Il 2392 del Codice civile richiede agli amministratori delle srl una diligenza di carattere professionale determinata in funzione dell’incarico e delle proprie competenze, il quale rappresenta quello standard minimo di responsabilità affinché gli amministratori siano tutelati per non incorrere in responsabilità.
L’ex art. 2476 del codice civile disciplina la responsabilità degli amministratori in termini colposi; infatti, tale responsabilità deriva da un mero inadempimento contrattuale in quanto la genesi di tale atto rientra all’interno del perimetro del contratto di mandato.
Tale responsabilità si concretizza in un atto colposo che ha provoc