La riduzione del canone di locazione non richiede obbligatoriamente la registrazione dell’accordo, ma la data certa può essere dimostrata con altri mezzi di prova.
Come si può provare l’effettiva riduzione o sconto sul canone di locazione pattuito contrattualmente?
In assenza di registrazione della scrittura privata di riduzione quali altri mezzi di prova sono a disposizione del contribuente?
Riduzione del canone di locazione: registrazione non obbligatoria ma utile per fini probatori
Non sussiste un obbligo di registrazione della scrittura privata di riduzione del canone di locazione.
La registrazione, conferendo al documento data certa, può essere opportuna per esigenze di ordine probatorio ai fini della dimostrazione del minor reddito conseguito e quindi della minore imposta dovuta, ma la data certa dell’accordo può comunque desumersi anche da altri mezzi di prova.
Il caso: mancata registrazione della riduzione del canone di locazione
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 27/12/2024, n. 34533, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di prova che il contribuente deve fornire per dimostrare l’effettiva riduzione del canone di locazione su cui pagare le relative imposte.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento emesso a fini Irpef per l’anno di imposta 2014, con cui era stato recuperato ad imposizione il maggior canone relativo ad un contratto di locazione immobiliare con una Snc.
I giudici di merito avevano in particolare rilevato che l’invocato accordo di riduzione del canone era privo di data certa, essendo stato lo stesso registrato solo dopo l’accertamento.
Il contribuente proponeva infine ricors