La Corte di Cassazione ha chiarito l’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario, introducendo un importante principio di coerenza tra i due ambiti giudiziari. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione assume valore vincolante nel processo tributario solo se riguarda gli stessi fatti materiali contestati e l’assoluzione è pronunciata con formule specifiche, come “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”.
Tale normativa, pur non prevedendo la sospensione obbligatoria del processo tributario in attesa di quello penale, stabilisce che il giudicato formatosi a seguito di un giudizio dibattimentale debba essere riconosciuto come vincolante.
L’obiettivo è garantire uniformità e chiarezza nei giudizi, evitando contraddizioni e sovrapposizioni tra le valutazioni penali e tributarie.
Giudicato penale e processo tributario: l’impatto della sentenza di assoluzione sui fatti accertati
La Corte di Cassazione ha chiarito i profili applicativi della nuova formula normativa che dispone l’efficacia del giudicato penale nell’ambito del processo tributario.
Il caso: accertamento su società cartiera
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento, riprendendo ad imposizione costi per operazioni aventi ad oggetto bonifiche telefoniche e ambientali, intercorse con una società considerata una mera cartiera, e dunque ritenute oggettivamente inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, con sentenza poi confermata anche dal giudice di secondo grado.
La Commissione Tributaria Regionale evidenziava, in particolare, che:
“un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”.
Contro tale sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, producendo anche la sentenza penale di assoluzione, nel frattempo emessa dal Tribunale, con attestazione di irrevocabilità.
Deduceva quindi la società, per quanto di interesse, che i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi su una serie di elementi fattuali e prove specifiche, dedotte dal contribuente per dimostrare l’effettività delle prestazioni, come anche poi confermato dall’esito del giudizio penale, laddove il Tribunale aveva assolto il contribuente dal reato ascrittogli con la formula “il fatto non sussiste”.
La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato.
Evidenziano, tra le altre, i giudici di legittimità che il giudice penale, sulla base delle deposizioni dei testimoni, aveva ritenuto che le prestazioni di bonifica ambientale e telefonica fossero