Il dipendente licenziato per fatto a lui imputabile può godere della Naspi dopo la cessazione del rapporto di lavoro? Il tribunale di Cremona ha analizzato il caso del dipendente licenziato per assenza ingiustificata dal posto di lavoro. Il datore di lavoro non può chiedere al dipendente il rimborso del ticket NASpI versato all’INPS dopo un licenziamento disciplinare. Questo costo, secondo il Tribunale di Cremona, deve restare a carico dell’azienda anche in caso di condotta inadempiente del lavoratore.
La pronuncia chiarisce i limiti delle richieste aziendali e apre spunti di riflessione su obblighi e diritti.
Ticket NASpI e licenziamento disciplinare: i limiti delle richieste aziendali secondo il Tribunale di Cremona
Il datore di lavoro non può chiedere al dipendente il risarcimento del ticket NASpI versato all’INPS a seguito del licenziamento disciplinare per giusta causa conseguente ad una serie di assenze ingiustificate.
Porre a carico del lavoratore l’onere sostenuto dall’azienda sarebbe infatti contrario alla normativa (Legge numero 92/2012) anche nelle situazioni in cui il licenziamento è giustificato da una condotta inadempiente del lavoratore.
Questo, in sintesi, il pensiero del Tribunale di Cremona espressosi con sentenza avente ad oggetto la condotta di un dipendente che, anziché dimettersi, non si presenta al lavoro (senza fornire alcuna giustificazione) salvo poi essere dall’azienda licenziato per giusta causa.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Controversia su TFR e danni aziendali: il caso del dipendente licenziato per assenze ingiustificate
La pronuncia del Tribunale di Cremona prende le mosse dal ricorso depositato dal datore di lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto il pagamento, tra l