Acconto IVA: scadenza al 27 dicembre 2024

Venerdì 27 dicembre, dopo la pausa natalizia, va in scadenza l’ultimo adempimento del 2024, l’acconto IVA. Ecco un utile ripasso per il corretto adempimento.

Entro il termine del 27 dicembre 2024 i contribuenti devono effettuare il pagamento dell’acconto Iva 2024 da scomputare dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero per il quarto trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali speciali, o in sede di dichiarazione iva annuale per l’anno 2024 per i contribuenti trimestrali su opzione.

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: “6013” per i contribuenti mensili e “6035” per quelli trimestrali con l’indicazione dell’anno “2024”.

L’importo dell’acconto IVA non può essere rateizzato ma è compensabile con altri crediti tributari e contributivi. In caso di omesso o carente versamento è possibile avvalersi della procedura del ravvedimento operoso, con le nuove percentuali di sanzione, ridotte dallo scorso 1 settembre 2024 (in merito a questo vedi ad esempio: Il ravvedimento operoso: confronto operativo tra vecchie e nuove disposizioni).

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Nota: l’importo dell’acconto Iva 2024 dovuto ed il metodo utilizzato per la sua determinazione va riportato a rigo VP13 della LI.PE. relativa al mese di dicembre 2024.

 

Versamento dell’acconto IVA: focus sui soggetti esonerati

acconto iva scadenza 2024Sono esclusi dall’adempimento dell’acconto IVA i seguenti soggetti:

  1. Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2024 o che hanno cessato l’attività entro il 30.09.2024 se trimestrali o entro il 30.11.2024 se mensili;
  2. Soggetti che nel mese di Dicembre 2024 o nel quarto trimestre 2024 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2024 o per il mese di dicembre 2024;
  3. Contribuenti Minimi: sono esclusi dall’acconto IVA i contribuenti minimi ovvero i soggetti che nel 2023 hanno adottato il regime dei minimi e che nel 2024 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;
  4. Contribuenti forfetari: sono esclusi dall’acconto IVA i contribuenti forfetari di cui alla Legge n.190-2014 ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2023 e che ne sono usciti nell’anno 2024;
  5. Imprese Agricole: soggetti con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 euro ;
  6. Imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’ art. 74 comma 6 del DPR.n. 633/72;
  7. Associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991;
  8. soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro;
  9. soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema di split payment;
  10. soggetti che hanno esercitato attività con operazioni esenti o non imponibili Iva.

 

Il calcolo dell’acconto IVA: analisi dei tre metodi

Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative:

  1. Metodo storico: la misura dell’acconto è pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente ovvero:
      1. contribuenti mensili: la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2024;
      2. contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972: la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2024;
      3. contribuenti trimestrali per opzione: la base di riferimento è individuata nell’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2024.
        Nota: a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale e l’eventuale adeguamento agli ISA per l’anno di riferimento. Occorre ricordare che le fatture tardive 2023 registrate nel registro degli acquisti entro il 30 aprile 2024 (circolare ministeriale n. 1-2018) sono state detratte nella dichiarazione annuale IVA e pertanto rilevano per l’acconto storico dei soli contribuenti trimestrali (non partecipano al calcolo dell’acconto IVA dei contribuenti mensili).
  2. Metodo previsionale: si versa l’ 88% dell’iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2024 o sul quarto trimestre 2024 (esiste il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto).
    Ai fini del calcolo, per le sole operazioni di fine anno, le relative fatture passive concorrono alla liquidazione dell’IVA di periodo solo nel caso in cui siano ricevute e visualizzate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2024 (in caso contrario le stesse confluiranno nelle liquidazioni IVA del 2025).
    Nota: anche con l’utilizzo di tale metodo di calcolo, al fine di non incorrere in sanzioni, è necessario che l’acconto versato per il 2024 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2024 (modello Iva 2025).
  3. Metodo delle operazioni effettuate: si versa il 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2024 (occorre considerare l’IVA a debito e a credito relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2024 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10 ‐ al 20/12/2024 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) unitamente all’iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate.
    Nota: per i contribuenti mensili le fatture differite relative ad acquisti effettuati a novembre 2024 non vanno considerate anche se annotate entro il 15/12/2024 ; le fatture differite relative ad acquisti effettuati entro il 20/12/2024 invece vanno considerate se il relativo documento sarà annotato entro il 31/12/2024.Per i soggetti trimestrali le fatture differite relative ad acquisti effettuati a settembre 2024 non vanno considerate anche se annotate entro il 15/10/2024; le fatture differite relative ad acquisti effettuati successivamente ed entro il termine del 20/12/2024 vanno considerate solo se annotate entro il termine ultimo del 31/12/2024.Si rammenta che il Contribuente deve conservare apposita liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2024 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.

Operazioni straordinarie e casi particolari: come procedere al calcolo 

Ai fini del calcolo dell’acconto è utile tenere in considerazione le seguenti casistiche:

  1. in caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata) l’acconto è dovuto a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale ;
  2. in materia di split Payment si sottolinea che, ai fini del calcolo dell’acconto iva, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017) ha chiarito le modalità di calcolo dell’acconto Iva per le P. A. e società controllate stabilendo che tutti i contribuenti split payment devono tenere conto dell’imposta versata nell’ambito della scissione dei pagamenti tramite il versamento diretto all’Erario (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015) ovvero tramite il versamento in liquidazione periodica IVA (articolo 5, comma 1);
  3. in caso di decesso dell’imprenditore individuale, ai fini del calcolo dell’acconto iva da versare, si evidenzia che, se l’erede o la comunione ereditaria, dopo aver richiesto un nuovo numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, continua l’attività del de cuius deve procedere al versamento dell’acconto Iva tenendo in considerazione i dati contabili dell’impresa del soggetto deceduto;
  4. anche in occasione di operazioni straordinarie (conferimento, donazione, fusione, scissione e trasformazione)vi è l’obbligo del soggetto beneficiario di versare l’acconto iva).

 

Variazione del regime di liquidazione periodica IVA e calcolo dell’acconto

Vi sono alcuni casi in cui, per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell’88%, occorre procedere con particolari modalità pratiche:

  1. Passaggio da regime trimestrale al regime mensile: il contribuente deve versare con il “dato storico” 1/3 dell’imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2024 per i soggetti trimestrali normali (4° trimestre 2023 per i trimestrali speciali);
    Nota: è sempre ammesso confrontare il dato previsionale relativo al periodo 2024 con il dato ricavato seguendo le modalità sopra indicate relative al periodo 2023.
  2. Passaggio da regime mensile a regime trimestrale: il “dato storico” del 2023 è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre ‐ novembre ‐ dicembre 2023 al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 20234.
    Nota: anche in questo caso è ammesso confrontare il dato previsionale relativo al periodo 2024 con il dato ricavato seguendo le modalità sopra indicate relative al periodo 2023.

 

  1. Soggetti con contabilità separate: il versamento riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari (ad esempio: Contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile).
    Il versamento, nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono;
  2. Soggetti con contabilità presso terzi: è facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l’acconto nella misura del 66,67% in luogo dell’88% per il mese di dicembre 2024 (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2024).
    I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto;
  3. Autotrasportatori: il calcolo può essere effettuato con:
      1. Metodo storico: si determina l’acconto Iva con riferimento al debito del 4° trimestre 2023;
      2. Metodo delle operazioni effettuate: si determina l’IVA a debito mediante la somma delle fatture emesse del 3° trimestre 2024 annotate dal 1/10 al 20/12/24 e delle fatture emesse dal 1-10 al 20-12-2024 anche se registrate nel 1° trimestre 2025;
      3. Metodo previsionale: si determina con certezza l’IVA dovuta per il 4° trimestre 2024.Si rammenta che per questi soggetti le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione spostando di fatto l’esigibilità dell’imposta secondo la data di registrazione dell’operazione senza l’applicazione dei canonici interessi dell’1% (trattasi di facoltà e non di obbligo normativo).

Acconto IVA e normativa penale

L’articolo 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, come modificato dal Decreto Legislativo n. 87/2024, prevede che si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni a chiunque:

“entro il 31/12 dell’anno successivo a quello di presentazione del Modello Iva (in precedenza il termine coincideva con quello del versamento dell’acconto) omette il versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale se di ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta (rigo VL38 del Modello IVA).”

Il reato non si configura se è in essere una dilazione dell’avviso bonario (art. 3-bis, Decreto Legislativo n. 462/97) e, in caso di decadenza dalla rateazione, il soggetto è punito se il debito residuo supera euro 75.000.

Inoltre non si è in presenza di reato se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il debito (incluse sanzioni ed interessi) è estinto.

Nota: il limite di euro 250.000 è autonomo per singolo anno d’imposta (non si cumula il saldo Iva non pagato riferito ad anni precedenti) e considera gli eventuali interessi trimestrali dovuti (non rientrano nel calcolo del limite gli interessi di mora e le sanzioni).

 

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Celeste Vivenzi

Lunedì 23 dicembre 2024