Quali tutele assicurative devono essere garantite ai volontari di un’impresa sociale? Quali obblighi amministrativi devono essere rispettati? Analizziamo la gestione del registro dei volontari non occasionali.
Le modalità della tutela assicurativa dei volontari dell’impresa sociale sono state ridefinite dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro del lavoro del 6 Ottobre 2021 che ha abrogato e sostituito i previgenti Decreti del Ministro dell’Industria del 14 Febbraio 1992 e del 16 Novembre 1992.
La tutela assicurativa per i volontari dell’impresa sociale
L’assicurazione garantisce i volontari dai rischi di infortunio e di malattia derivanti dallo svolgimento dell’attività di volontariato e da quelli dei danni cagionati a terzi nell’esercizio della stessa attività (art. 1° del D.M.).
Questa tutela assicurativa non si applica ai soci volontari delle cooperative sociali per quanto riguarda i rischi di malattia professionale o di infortuni per cui, come abbiamo visto nel quinto paragrafo del capitolo precedente, vi è l’obbligo di assicurazione presso l’INAIL, mentre vale per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
Il Decreto del 6 Ottobre 2021 prevede che tali assicurazioni possono essere stipulate sia in forma collettiva che in forma numerica. La differenza è che gli assicurati sono una pluralità di soggetti già determinati (per esempio, si assicurano i 20 volontari che collaborano con l’ente) oppure determinabili in futuro (per esempio, si assicurano fino a 20 volontari che potranno collaborare con l’ente) in base all’iscrizione dei loro nominativi nel registro dei volontari non occasionali, previsto dal 1° comma dell’art. 17 del CTS, che deve essere tenuto dall’ente del terzo settore, in questo caso l’impresa sociale (compresa la cooperativa sociale), e che va numerato progressivamente e bollato in ogni foglio da un notaio od altro pubblico ufficiale che all’ultima pagina deve indicare il numero di fogli che lo compongono.
Le polizze assicurative
Queste polizze assicurative garantiscono tutti coloro che svolgono attività di volontariato per un ETS in modo non occasionale già iscritti nel registro dei volontari o che vengono iscritti in esso dopo la stipulazione della polizza ed anche coloro che svolgono attività di volontariato in modo occasionale (questi ultimi anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica), sia che siano iscritti nello stesso registro, sia che non lo siano.
L’ETS è tenuto a comunicare subito all’assicuratore il nominativo del volontario non occasionale iscritto nel o cancellato dal registro nel giorno in cui avviene o cessa l’attività di volontariato.
L’iscrizione e la comunicazione devono essere complete delle generalità del volontario (il codice fiscale o, in alternativa, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita), della sua residenza o del domicilio se non coincidente con la prima e della data di inizio e di quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’ente, che corrispondono alla data di iscrizione e di cancellazione nel registro dei volontari.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno dell’iscrizione e cessa alle ore 24 del giorno della cancellazione del nominativo del volontario nel registro. Per i volontari occasionali la copertura assicurativa inizia all’inizio del primo giorno di servizio e termina alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, date che devono essere, assieme alle generalità del volontario, comunicate all’assicuratore ed indicate nella polizza (art. 2).
Il controllo su queste polizze assicurative viene effettuato dall’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Gli ETS hanno l’obbligo di conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per dieci anni e di presentarla in caso di controlli da parte dell’Ufficio competente del RUNTS o degli altri soggetti autorizzati (art. 4).
Il registro dei volontari non occasionali
Il registro dei volontari non occasionali, previsto dal 1° comma dell’art. 17 del CTS, è un libro sociale obbligatorio per l’ETS che si avvale della collaborazione di volontari che si aggiunge agli altri libri previsti dal 1° comma dell’art. 15 del CTS. L’ente può istituire un’apposita sezione separata del registro in cui sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. L’iscrizione nel registro e la comunicazione all’assicuratore avviene in maniera identica a quella dei volontari non occasionali.
In alternativa alla tenuta del registro cartaceo, gli ETS possono avvalersi di registri tenuti con modalità elettroniche e/o telematiche qualora questi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui esse sono apposte, anche con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2215-bis del Codice Civile, vale a dire: consultabilità in ogni momento delle registrazioni, apposizione, almeno una volta l’anno della marcatura temporale e della firma digitale del rappresentante legale dell’ente o di altro soggetto da questo delegato che sostituiscono gli obblighi di numerazione e vidimazione della pagine del registro, obbligo di apposizione di una nuova marcatura temporale e firma digitale di tali soggetti se per un anno non si sono effettuate registrazioni.
Gli ETS possono avvalersi anche di registri tenuti con modalità elettroniche e/o telematiche con le stesse caratteristiche di cui al capoverso precedente messi a disposizione delle reti associative a cui aderiscono e ferma restando la titolarità degli obblighi sulla tenuta del registro in capo al singolo ente. In questo caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro, anche per stipulare le polizze assicurative di cui sopra, ma non può inserire dati o modificarli, perché queste operazioni può farle solo l’ETS.
Se l’ente esce dalla rete associativa ha diritto a ricevere copia digitale del suo registro, contenente le iscrizioni effettuate nel periodo di appartenenza alla rete, ed ha l’obbligo di conservarla riteniamo per dieci anni (art. 3).
Gianfranco Visconti
Martedì 26 Ottobre 2024