Il regime di esigibilità differita dell’IVA va interpretato restrittivamente, applicabile solo a una cerchia di soggetti e condizioni specifiche. In assenza di prova da parte del contribuente, l’esigibilità differita non è riconosciuta. Approfondiamo l’interpretazione e gli obblighi di prova…
La Corte di cassazione ha stabilito che l’esigibilità differita dell’IVA, come prevista dall’art. 6, comma 5, DPR 633/1972, deve essere interpretata in senso restrittivo, poiché deroga alle condizioni effettivamente necessarie e minime in materia di imposta armonizzata ed assicura un beneficio al contribuente, consentendo il risparmio sugli interessi in corrispondenza del pagamento differito per il periodo di imposta, in relazione alle cessioni o prestazioni di servizi compiute.
In assenza della dimostrazione, da parte del contribuente, della ricorrenza di uno o più dei presupposti richiesti dalla legge, va esclusa l’esigibilità differita dell’imposta armonizzata.
I fatti in causa: contestazione dell’IVA su operazione differite
La vicenda originava dalla notifica di un avviso di accertamento a carico di una società, relativamente ad IVA e sanzioni, per un determinato anno di imposta.
Le riprese derivavano da operazioni differite in cui l’IVA risultava nei due anni successivi e determinavano la contestazione di omessa contabilizzazione di operazioni imponibili, oltre che contestazioni di indebita detrazione di costi non inerenti e di presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per imposta in misura inferiore al dovuto.
La compagine proponeva ricorso avanti alla CTP di Messina che lo accoglieva parzialmente, avallando l’impianto delle riprese, ma riducendo le sanzioni irrogate nella misura del 50%, decisione confermata in sede di appello dalla CTR della Sicilia.
Proponeva, pertanto, ricorso per cassazione parte contribuente, affidandolo a tre motivi, solo il primo dei quali interessa in questa sede.
In particolare, secondo la società, i giudici siciliani non avrebbero tenuto conto del fatto che la compagine avrebbe correttamente adempiuto alle