La procedura di riversamento spontaneo consente di regolarizzare il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, senza sanzioni né interessi. Possono accedervi coloro che hanno utilizzato il credito in modo non conforme o commesso errori di calcolo.
Grazie al Disegno di Legge di Bilancio 2025, chi aderisce entro il 31 ottobre 2024 potrà ottenere un contributo a fondo perduto, proporzionale all’importo riversato. Scopriamo i dettagli di questa vantaggiosa opportunità.
Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Ora compare all’orizzonte una interesantissima novità!! Un contributo in conto capitale!! Analizziamo bene la situazione…
Il riversamento o regolarizzazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.
Possono beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3, del D.L. n. 145/2013, conv. con modif. in L. n. 9/2014[1], in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, legge 145/2018[2];
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di