Come influisce la riforma fiscale sulla liquidazione di società? In questo primo articolo analizziamo il nuovo testo del TUIR focalizzandoci sulla provvisorietà degli esercizi intermedi e sulla gestione delle eventuali perdite: sono deducibili dal reddito finale di liquidazione?
L’art. 19 dello schema di Decreto legislativo approvato il 30 aprile 2024 dal Consiglio dei Ministri rubricato “Modifiche alla disciplina della liquidazione”, apporta delle significative novità in tema di liquidazione delle imprese e delle società, procedendo a sostituire integralmente l’attuale art. 182 TUIR. La novità principale è senz’altro l’inversione della provvisorietà dei periodi intermedi della liquidazione con la definitività dei medesimi.
Su tale principale tratto distintivo vengono poi innestate altre modifiche che non si rivelano però del tutto coerenti sia con l’ulteriore ed invariata disciplina del TUIR che in raccordo con l’art. 182 TUIR regolamenta il regime fiscale dei redditi di liquidazione (art. 17, comma 1, lett. g) e f) TUIR) e sia con le complessive prescrizioni introdotte nella nuova versione testuale dell’art. 182 TUIR.
Riforma fiscale: gli aspetti disciplinari innovativi della liquidazione
Il confronto tra le due versioni letterali ante e post riforma dell’art. 182, comma 2 TUIR può agevolare la comprensione degli aspetti che innoveranno la disciplina della liquidazione:
- Art. 182, comma 2, 2° e 3° periodo, TUIR ante riforma:
“…Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell’art. 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale.
Se la liquidazione di protrae per più esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati anche se già tassati separatamente a norma degli artt. 17 e 21 TUIR si considerano definitivi e concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni di cui all’art. 8”;
- Art. 182 comma 2, post riforma:
“Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale che deve essere redatto anche nei casi di cui all’art 66. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci. Se la liquidazione di protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:
a. l’impresa o la società può rideterminare il reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di