Nel regime forfetario, oltre al quadro LM, i contribuenti devono compilare il quadro RS del modello redditi 2024, fornendo informazioni chiave sulle spese e sui redditi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali costi dichiarare e come compilare correttamente il quadro. Approfondiamo i dettagli e le scadenze da rispettare!
Nell’ambito del Modello Redditi PF, i contribuenti forfetari (oltre al quadro LM) sono tenuti alla compilazione del Prospetto “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, al quale sono dedicati i righi da RS371 a RS381, al fine di fornire all’Amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti dai commi 69 e 73 dell’art. 1, Legge n. 190/2014 (Legge di bilancio 2015).
L’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scordo 19/09/2024 hanno fornito i seguenti chiarimenti in relazione alle spese da indicare:
- sono considerate al lordo dell’IVA
- nel caso siano riferite a beni/servizi utilizzati in via promiscua, vanno assunte per il 50%
- l’obbligo ricorre per le sole spese documentate dalla relativa fattura.
Si rammenta che per i soggetti destinatari della Comunicazione di compliance relativa alla mancata compilazione del predetto Prospetto nel Modello Redditi 2022 PF, relativo al 2021, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 2.12.2024 (il 30.11 cade di sabato).
Obblighi informativi per i forfetari e la compilazione del quadro RS
Per il regime forfetario vi sono alcune informazioni aggiuntive da indicare nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RS del Modello Redditi, che attengono:
- alla mancata effettuazione di ritenute alla fonte, ai sensi del comma 69, Legge n. 190/2014;
- agli specifici elementi informativi obbligatori relativi all’attività, d’impresa o di arti e professioni, previsti dal comma 73.
Pagamento di prestazioni per le quali non viene effettuata la ritenuta alla fonte
Il comma 69, Legge n. 190/2014, così prevede:
“… I contribuenti (forfetari) non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medes