La corretta determinazione del contributo unificato nel contezioso tributario è, a distanza di anni dalla sua introduzione, questione aperta e dibattuta che non manca di alimentare un vivace contenzioso.
L’articolo propone un’analisi della normativa e delle criticità legate alla determinazione del contributo unificato con un esame di due recenti pronunce di segno opposto, rese a pochi giorni di distanza l’una dall’altra.
La normativa in tema di contributo unificato tributario
A seguito delle modifiche all’art. 9 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dal 7 luglio 2011 nel processo tributario è stato introdotto il contributo unificato (C.U.T.) che sostituisce il precedente sistema di tassazione per gli atti giudiziari del processo tributario.
Il contributo unificato tributario va pagato al momento della costituzione in giudizio innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo Grado e l’importo deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell’atto impugnato.
Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, a seguito delle modifiche introdotte dall’ art. 1, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’art. 12, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
A partire dal 1° gennaio 2014, è stato specificato che il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
Le criticità nella determinazione del contributo unificato
Sin dall’entrata in vigore del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, l’ultimo comma dell’art. 19 ha da sempre specificato che:
“La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.”
Una norma questa considerata “infelicissima” dalla dottrina, frutto di un affrettato compromesso