Società di comodo: quando è ancora obbligatorio l’interpello disapplicativo?

L’istanza di interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo è ora limitata ai soggetti che aderiscono al regime collaborativo o presentano istanze per nuovi investimenti. Le altre società, se non superano il test di operatività, dovranno decidere autonomamente se adeguarsi al reddito minimo o disapplicare la normativa.

L’art. 1 comma 1 lett. n) del D.Lgs. n. 219/2023, di modifica dell’art. 11 della L. 212/2000, ha limitato la platea dei contribuenti che possono presentare l’istanza di interpello probatorio, ossia quello da utilizzare per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/1994.

 

Società di comodo e interpello disapplicativo

società comodo interpelloOggi infatti l’interpello probatorio è riservato ai soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti.

Ciò significa che le società che non superano il test di operatività, dovranno autonomamente decidere se adeguarsi o mano al reddito minimo richiesto.

 

E se la società non passa il test di operatività?

In particolare:

  • se la società interessata rientra tra quelle che può presentare l’istanza di interpello, la scelta effettuata va indicata nel modello Redditi al rigo RS 116 (per le società di capitali), dichiarando se ha disapplicato la disciplina delle società di comodo e se lo ha fatto in modo autonomo oppure in seguito alla presentazione dell’istanza di interpello;
  • se invece la società interessata non rientra tra quelle che può presentare l’istanza di interpello (come detto, la maggioranza), le uniche opzioni a disposizione sono l’adeguamento al maggior reddito oppure l’indicazione della disapplicazione effettuata in modo autonomo in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello. La scelta in quest’ultimo caso non potrà più essere effettuata sapendo già se l’Agenzia delle Entrate concorda o meno con la disapplicazione della disciplina.

 

Attenzione al modello Redditi 2024

Ricordiamo che la suddetta indicazione in dichiarazione dei redditi (della disapplicazione successiva alla risposta negativa all’interpello presentato, oppure della disapplicazione in autonomia senza presentazione dell’istanza) è ritenuta molto importante dal Legislatore, al punto da sanzionarne l’assenza con la sanzione ex art. 8 comma 3-quinquies del D.Lgs n. 471/97, da 1.500 euro a 15.000 euro (importo ridotto rispetto al precedente e applicabile da subito in quanto la eventuale violazione rientra temporalmente nella nuova norma.

 

NdR: Approfondisci qui la compilazione del modello redditi 2024 per le società di comodo

 

Danilo Sciuto

Mercoledì 25 Settembre 2024