Una volta presentata la richiesta per l’agevolazione “prima casa”, la dichiarazione di volontà del contribuente diventa irrevocabile. Questo significa che non è possibile modificarla successivamente, se non in casi di errore materiale, che deve essere chiaramente evidente e facilmente riconoscibile.
Ma cosa succede se, per qualsiasi motivo, il contribuente non riesce a rispettare l’impegno di rivendere l’immobile entro il termine stabilito dalla legge?
È possibile ripensarci o invocare cause di forza maggiore per mantenere i benefici fiscali? Cerchiamo di capire meglio come la legge gestisce queste situazioni e quali sono le possibili conseguenze per chi non riesce a rispettare i termini imposti.
La dichiarazione di volontà espressa dal contribuente in sede di richiesta delle agevolazioni prima casa, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dallo stesso contribuente se non per errore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione, non potendo consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione.
Il possibile ripensamento sulle agevolazioni prima casa
La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto molto rilevante in tema di agevolazioni prima casa: la possibilità o meno di ripensare la scelta già fatta in sede di dichiarazione di volontà espressa nell’atto notarile.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione, emesso a seguito di revoca dei benefici fiscali concessi per l’acquisto di un immobile in relazione al quale era stata richiesta l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa previste dall’art. 1, della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Tale agevolazione era stata revocata, in quanto, a seg