Cerchiamo di fare chiarezza su un tema abbastanza discusso, quale quello della successione dei debiti erariali in capo ai soci di società di capitali estinta (caso tipico la SRL). Quali debiti possono essere richiesti al socio dopo la cancellazione dal registro delle imprese?
Un dubbio che si pone assai frequentemente è relativo alla situazione che si genera in capo ai soci nel momento in cui la società di capitali, caso tipico la srl, si estingue.
In questo contributo ci occupiamo esclusivamente dei debiti tributari, rinviando a sedi più opportune le valutazioni circa le altre situazioni soggettive della ex società.
Estinzione della società: cosa accade dei debiti tributari?
Al riguardo, vale l’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/97, che prevede la intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione per il pagamento della sanzione (solo di quella, non anche di interessi e imposte).
Ma il fulcro del problema è…
…davvero i soci della società estinta possono considerarsi fiscalmente eredi?
La risposta è evidentemente negativa, come confermato in talune sentenze della Cassazione, che ha avuto modo di affermare che le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese non si trasmettono ai soci, e ciò non solo in attuazione del suddetto principio normativo, ma anche in ragione della personalità della sanzione di cui all’art. 2 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 472.
Una recente ordinanza della Cassazione (dello scorso 29 agosto, la n. 23341) arriva invece a conclusioni opposte, che non si ritiene di poter condividere.
Il principio di diritto esposto nella ordinanza è il seguente:
“L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società, con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del D. L. n. 269/03, funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.
Si ripete che tale conclusione non si ritiene condivisibile, per il principio per cui la legge speciale (fiscale) deroga la generale (civilistica); non convince nemmeno che la tesi sia basata sulla circostanza che la successione è del tutto particolare e non consente di applicare l’art. 8 del D. Lgs. n-. 472/97. Ma tralasciando le critiche alla affermazione esposta, quello che preme è sottolineare che la responsabilità dei soci viene configurata nella misura in cui essi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, e limitatamente ad esse.
NdR. Società cancellata con attivo: possibili responsabilità dei soci
E se non vi è attivo da ripartire?
In sostanza, il problema della responsabilità post cancellazione non si pone per quelle liquidazioni dalle quali nulla risulta ripartito, fattispecie che ritroviamo in tantissime fattispecie di piccole e micro società di capitali.
NdR: in generale, vedi: la responsabilità dei soci della società estinta
Danilo Sciuto
Martedì 3 Settembre 2024