La comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori per l’ecobonus è principalmente a scopo statistico e non comporta automaticamente la decadenza dell’agevolazione in caso di mancato rispetto del termine. Tuttavia, diverse sentenze della Cassazione hanno espresso pareri contrastanti, generando incertezze sull’effettiva necessità di questo adempimento. Scopri come le recenti decisioni dei giudici influenzano il riconoscimento delle detrazioni fiscali e quali sono i rischi legati all’omessa comunicazione!
Se l’omessa comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori per gli interventi c.d. ecobonus, avendo finalità essenzialmente statistiche di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, non determina la decadenza dalla relativa agevolazione per l’omessa o tardiva comunicazione, che comunque non può farsi discendere né dalla normativa primaria e secondaria né da un’interpretazione sistematica di queste (Cassazione Sentenza del 21 marzo 2024), di parere opposto è stata l’ordinanza della stessa Cassazione n. 15178 del 30 maggio 2024.
Mentre con l’ordinanza n. 19309 del 12 luglio gli stessi giudici di Piazza Cavour sono tornati sui propri passi, aderendo alla tesi espressa nella sentenza del 21 marzo 2024.
Detrazione per Ecobonus e comunicazione all’Enea
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7657 del 21 marzo 2024
Controllo fiscale e controversia sulla detrazione ecobonus
Nel caso in esame, con la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del D.P.R. n. 600/1973, l’Agente per la riscossione ha richiesto ad una contribuente il versamento della somma di euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate della detrazione d’imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che non era stata trasmesso all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito.
Sia in primo che in secondo grado sono state accolte le doglianze di parte.
Ricorso in cassazione e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate
Da qui il ricorso delle Entrate in Cassazione, contestando la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
Ritiene la Corte che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati, pur non ignorando il Collegio la sussistenza di precedente specifico di segno contrario (Cassazione sez. 6-5, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151).