Dai bilanci 2024 più alte le soglie per il bilancio abbreviato e micro

Sono aumentate le soglie per accedere ai bilanci semplificato o micro; da quando saranno validi i nuovi limiti? Dal bilancio in chiusura al 31/12/2024….

Il D.Lgs. n. 125/24, è intervenuto, tra le altre cose, a modificare in aumento i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (con conseguente estensione dei soggetti esonerati dall’obbligo di redigere il consolidato).

Tralasceremo volutamente le modifiche per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, concentrando il contributo odierno sui limiti dimensionali per i bilanci abbreviati e micro.

Con l’intervento in commento, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state incrementate rispetto a quelle previgenti, rimanendo invece invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

 

Bilancio abbreviato e micro: le nuove soglie

bilancio abbreviato microViene quindi modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Inoltre, nello stesso art. 2435-ter comma 1 c.c., viene stabilito che, ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’incremento dei limiti dimensionali determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

Infine, il nodo decorrenza…

 

Da quando decorrono le nuove soglie aumentate?

Nel silenzio della norma, che entrerà in vigore il 25 settembre 2024, è possibile ricavare un’indicazione dall’art. 2 della direttiva 2023, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In sostanza, i nuovi (e più alti) limiti varranno già dalla campagna bilanci del prossimo anno (2025 per il 2024, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).

Si chiarisce che la modifica in commento non interessa i limiti per il sindaco/revisore unico, che restano dunque invariati.

La norma non modifica l’art. 2477, bensì, come detto, il 2435 bis e il 2435 ter.

 

NdR. Redazione del bilancio in base alle norme del codice civile

 

Danilo Sciuto

Venerdì 13 Settembre 2024

 

Laboratorio professionale sulla Holding

CORSO FULL IMMERSION IN AULA – 2 GIORNATE

DOCENTI: Dott. Ennio Vial, Dott.ssa Silvia Bettiol e Dott.ssa Adriana Barea

QUANDO: Venerdì 25 e Sabato 26 ottobre 2024

DOVE: Hotel Imperiale – Viale Vespucci 16, 47921 Rimini – Marina Centro

Accreditamento: richiesto per Commercialisti.

SCONTO EARLY BOOKING SOLO FINO AL 30/09!

SCOPRI DI PIU’