Redazione del bilancio in base alle norme del codice civile

Il bilancio d’esercizio è composto: dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa. Vediamo il bilancio abbreviato e quello delle micro-imprese.

Bilancio e contabilitàIl principio contabile OIC 12 è destinato alle società che provvedono alla redazione del bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

 

Composizione del bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio (visto come un insieme unitario ed inscindibile di documenti) é composto:

  • dallo stato patrimoniale,
  • dal conto economico,
  • dal rendiconto finanziario 
  • dalla nota integrativa.

 

Redazione del bilancio: riferimenti legislativi

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Invece il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall’articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”.

Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.

 

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Ai sensi dell’art. 2435-bis: Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le società che applicano l’articolo 2435-bis del codice civile devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

 

Micro-imprese articolo 2435- ter

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  2. 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  3. 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile e dalla redazione del rendiconto finanziario. Le micro-imprese, inoltre, usufruiscono delle semplificazioni in materia di presentazione di stato patrimoniale e conto economico previste dall’articolo 2435-bis del codice civile.

Le società che applicano l’articolo 2435-ter del codice civile devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-ter del codice civile.

Qualora ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile le società redigano lo stato patrimoniale in forma abbreviata, lo schema comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani.

 

Schema di stato patrimoniale

Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell’articolo 2435-bis del codice civile:

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;

I. Immobilizzazioni immateriali

II. Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni finanziarie,

C. Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide

D. Ratei e risconti

– A. Patrimonio netto

I — Capitale.

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III — Riserve di rivalutazione.

IV — Riserva legale.

V — Riserve statutarie.

VI — Altre riserve.

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.

IX — Utile (perdita) dell’esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”

B. Fondi per rischi e oneri

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

E. Ratei e risconti

L’articolo 2435-bis del codice civile, inoltre, prevede che:

  • nell’attivo patrimoniale le voci A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e D “Ratei e risconti attivi” possano essere comprese nella voce CII “Crediti”;
     
  • nel passivo patrimoniale, la voce E “Ratei e risconti passivi” possa essere inclusa nella voce D “Debiti”;
     
  • i crediti (CII) e i debiti (D) riportino distintamente l’importo esigibile oltre l’esercizio successivo.

 

Micro-imprese

L’articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, prevede che gli schemi di bilancio siano determinati secondo quando disposto dall’articolo 2435-bis del codice civile. In considerazione del fatto che alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile, lo schema di stato patrimoniale non include la voce AVII “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.”

Nel rispetto dell’articolo 2435-ter del codice civile, per le micro-imprese vale quanto segue:

  • lo schema comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani;
     
  • nell’attivo patrimoniale le voci A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e D “Ratei e risconti attivi” possano essere comprese nella voce CII “Crediti”;>
     
  • nel passivo patrimoniale, la voce E “Ratei e risconti passivi” possa essere inclusa nella voce D “Debiti”;
     
  • i crediti (CII) e i debiti (D) riportano distintamente l’importo esigibile oltre l’esercizio successivo.

 

Schema di conto economico

Lo schema di conto economico presenta nell’ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell’alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:

A. Valore della produzione

B. Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C. Proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)

20. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

21. Utile (perdite) dell’esercizio.

Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte da lettere minuscole.

Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura.

Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie. L’articolo 2427, numero 10, del codice civile richiede, infatti, “la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”.

L’attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 22 aprile 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico