A seguito della conversione in legge del c.d. decreto PNRR 2024 sono attive importanti novità in materia di lavoro in appalto, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo dei lavoratori e alla responsabilità solidale gravante su committente e appaltatore.
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR 2024”), convertito con modificazioni in legge, detta un’importante evoluzione normativa nella disciplina dei rapporti di lavoro negli appalti.
Con un pacchetto di norme mirate, il decreto punta a garantire tutele più incisive per i lavoratori coinvolti nei processi di esternalizzazione, intervenendo su un duplice postulato: il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori impiegati negli appalti, in convergenza con la scelta del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro appaltatore; e la responsabilità solidale gravante su committente e appaltatore, su cui viene operato un intervento estensivo.
Il decreto interviene anche sul regime sanzionatorio nei casi di somministrazione di manodopera contra legem.
Il trattamento economico e normativo dei lavoratori negli appalti e la scelta del CCNL da applicare
Una delle innovazioni chiave riguarda il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati negli appalti. L’art. 29, comma 2, del decreto PNRR 2024 modifica il testo dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, introducendo un nuovo comma 1-bis.
La nuova norma stabilisce che:
“al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.
Correzioni in sede di conversione
In sede di conversione in legge è stata corretta una evidente ambiguità del decreto, nel punto in cui