Piccola guida alla procedura prevista per annullare la cessione di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi. Si tratta di una procedura delicata che merita un ripasso…
Le indicazioni del Fisco in tema di rifiuto di cessioni di crediti successive alla prima
L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative al fine di effettuare il rifiuto delle cessioni dei crediti di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, successive alla prima, qualora:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
Il rifiuto, nei casi prospettati, dovrà essere richiesto da entrambe le parti all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato alla Circolare, da compilare secondo le relative istruzioni.
Detta soluzione operativa consente alle parti di rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, permettendo al credito di ritornare nella disponibilità del cedente.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
Come noto, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono, dall’1.7.2020 al 31.12.2025, le spese per gli interventi agevolati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (del 110%-90%-70%-65%), alternativamente:
- per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi