Oggi puntiamo il mouse sulla gestione dell’assemblea di SRL, che si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. Uno dei casi critici da gestire è il contrasto fra soci e amministratore che può sfociare in un’azione di responsabilità: quali le regole in questo caso?
L’assemblea societaria è un organo collegiale presente in tutte le società, sia di capitali che di persone. Essa è formata dai soci ed ha una funzione estremamente importante in quanto, oltre a decidere e descrivere la volontà sociale, rappresenta anche il momento in cui ogni socio ha la possibilità di esprimersi liberamente in merito alle vicende del sodalizio. Ha, inoltre, la funzione di rendere il rapporto societario conviviale.
Difatti, le partecipazioni assembleari rappresentano una forma di attuazione dell’oggetto societario, secondo le modalità convenute nell’atto costitutivo. Il suo funzionamento è demandato al rispetto di tutte le fasi procedurali propedeutiche, ossia quelle regole legali e statutarie che in linea di principio, rendono valide le deliberazioni.
Nonostante tutto, il confronto assembleare riveste, ancora oggi, un’importanza notevole non solo per i soci consenzienti ma, in particolar modo, per i soci dissenzienti o in conflitto.
Le riunioni assembleari nelle SRL
Le riunioni assembleari possono essere convocate in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte. Difatti, il codice civile fissa solo un limite minimo di riunioni. Così l’art. 2364 codice civile:
<< Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approv