In caso di procedura di crisi di impresa, il professionista che presenta ai creditori una proposta di concordato lacunosa rischia di vedersi negato il compenso per l’attività svolta.
Sia il commercialista che l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di preparare e patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno l’obbligo di predisporre una proposta di concordato che rispetti le norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge, a partire dalla necessaria rappresentazione ai creditori di tutti gli elementi necessari per consentirgli una decisione consapevole sulla proposta.
L’indicazione nella domanda o nel piano di dati patrimoniali incompleti o parziali comporta una violazione dei presupposti giuridici della procedura che può portare alla mancata ammissione, revoca dell’ammissione ovvero al rigetto dell’omologazione ossia, in altri termini, a far ritenere l’inidoneità funzionale della proposta al conseguimento del risultato perseguito, con conseguente esclusione per inadempimento del diritto al compenso del professionista.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
La vicenda: non ammissione allo stato passivo del professionista
Perviene al vaglio di legittimità un giudizio originatosi dal rigetto di una domanda di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento di una società.
A monte vi era una società in crisi finanziaria (successivamente fallita) la quale aveva incaricato due professionisti di valutare lo st