A seguito di un intervento legislativo di venerdì 28 giugno, torna in vigore la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale che era stata soppressa a fine 2023. La possibilità di definizione agevolata torna in vigore.
Come è noto, il D.Lgs. n. 219/2023 è intervenuto sullo Statuto del Contribuente, di cui alla L. n. 212/2000, operando, fra l’altro, un riordino dell’istituto dell’autotutela. Per effetto di tale riscrittura è stato soppresso l’art. 11, del D.Lgs. n. 159/2015 (relativo alla definizione agevolata delle sanzioni), norma che aveva integrato l’art.2-quater del D.L. n. 564/1994, conv., con modif., in L. n. 656/1994, inserendo, dopo il comma 1-quinquies, i commi 1-sexies, 1-septies, e 1-octies.
Infatti, il legislatore delegato, attraverso l’art. 2, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 219/2023 ha abrogato nella sua interezza l’art. 2-quater, del D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in L. n. 656/1994, inserendo nell’ambito della L. n. 212/2000, l’art. 10-quater e l’art.10-quinquies.
Definizione agevolata delle sanzioni: storia legislativa
Riportiamo i commi soppressi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 159/2015
- 1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
- 1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 1-octies. L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
Le norme soppresse in sintesi |
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Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purchè rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. |
La disposizione introdotta non si applica alla definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs.n.472/1997. |
L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili in via autonoma ( trattandosi di rettifica dell’originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto sostitutivo del primo – cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. n.159/2015). |
In pratica, attraverso detto intervento legislativo, se in pendenza di giudizio l’Ufficio emendava il proprio atto di accertamento, riconoscendo parzialmente le ragioni addotte, il contribuente poteva godere delle sanzioni ridotte nel caso di revoca parziale dell’atto di accertamento, alle medesime condizioni presenti alla data di notifica dell’atto originario, purchè rinunciava al ricorso.
L’intervento normativo non trovava applicazione nei confronti della definizione agevolata di cui all’art.17, comma 2, del D.Lgs.n.471/1997, norma che consente il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso1. In caso di inerzia del contribuente poteva provvedere l’ufficio.
Come funzionava la norma?
Come affermato dall’Amministrazione finanziaria nel corso del Videoforum 2016 di ItaliaOggi del 21 gennaio 2016, trovava applicazione “il regime di definizione agevolata dell’atto in vigore al tempo della sua notifica a prescindere dalla circostanza che sia stato successivamente abrogato o modificato”. Pertanto,
“la definizione deve essere effettuata con le stesse modalità e termini previsti al momento della notifica dell’atto impugnato e il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al contribuente del provvedimento di autotutela parziale”.
Atteso che la norma “non richiede la contestuale formalizzazione della rinuncia del contribuente al ricorso proposto né subordina la definizione all’accettazione della rinuncia da parte dell’ufficio”, per le Entrate, il puntuale e tempestivo versamento di quanto dovuto, o della prima rata, in caso di pagamento rateale, è “sufficiente per il perfezionamento della definizione agevolata, dovendosi intendere come comportamento concludente con cui il contribuente manifesta la propria intenzione di rinunciare alla lite. Il contribuente può limitarsi a comunicare alla Commissione Tributaria e all’Ufficio che è venuta a cessare la materia del contendere, allegando la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento e richiedendo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio”.
Le spese erano compensate di diritto.
Il Dlgs 87 del 28 giugno ha ripristinato la Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale
Il D.Lgs.n.87/2024, pubblicato nella G.U. del 28 giugno 2024, ha ripristinato di fatto la norma soppressa.
Infatti, l’art.3, del D.Lgs.n.87/2024, ha inserito nel D.Lgs.n.472/97, l’art.17-bis, titolato Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale), secondo cui
“nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.
Si ritorna, quindi, sostanzialmente al passato.
NdR. Spieghiamo qui la nuova autotutela tributaria
Gianfranco Antico
Martedì 2 Luglio 2024