Alcune recenti sentenze di Cassazione paiono aver messo un punto fermo a favore del contribuente: è possibile la detrazione dell’IVA, e di conseguenza anche l’eventuale rimborso, in caso di fatture di acquisto relative a lavori svolti su beni di terzi legittimamente detenuti.
Due sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, la prima ancora del 2018 e la più recente del 2024, hanno finalmente posto fine ad una diatriba che si trascinava da molti anni: la questione riguardava il diritto alla detrazione, e poi eventualmente anche al rimborso, dell’IVA su fatture relative a lavori effettuati su beni di terzi. Generalmente quindi spese sostenute dal conduttore o dal comodatario su beni appunto altrui.
Dell’argomento ne abbiamo già trattato in precedenti articoli, in modo molto esteso, relativamente anche alla iscrizione in bilancio di queste spese, dell’aspetto imposte dirette e dei possibili collegamenti con i canoni di locazione.
Qui riprendiamo, in parte anche nei testi, solo la questione legata all’IVA, tenuto conto della recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite relativa al riconosciuto diritto al rimborso.
L’aspetto IVA su spese su beni di terzi
L’IVA su queste spese presentava due problematiche: il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso.
La detrazione
Per quanto concerne il diritto alla detrazione dell’IVA sostenuta su spese effettuate su beni di terzi, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 11533 dell’11 maggio 2018 (in sen