Se una associazione sportiva che gode della Legge 398/1991 effettua operazioni in contanti sopra soglia perde automaticamente i benefici fiscali? In assenza di altre contestazioni, tale opzione rispetta il principio cardine di proporzionalità delle sanzioni rispetto ai comportamenti tenuti?
La Corte di Cassazione, sulla base della versione normativa pro tempore dell’art. 25 della legge 133/1999, ha ritenuto che in ogni caso le transazioni finanziarie in contanti sopra soglia non possono mai essere considerate infrazioni formali, dovendo invece essere raccordata ad esse la decadenza dal regime fiscale della legge 398/1991.
Pur essendo nel frattempo mutato il quadro normativo di riferimento, la sentenza appare utile per una disamina della fondamentale prerogativa comunitaria delle sanzioni rappresentata dalla necessità che esse devono sempre correlarsi alle violazioni in rigorosa rispondenza al principio della proporzionalità, la cui inosservanza determina per il Giudice Europeo il vizio dell’atto sanzionatorio per eccesso di potere.
Il caso: perdita dei benefici della Legge 398/1991 per utilizzo di denaro contante
La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla violazione degli artt. 1 della L. n. 398 del 1991 e 25 della L. n. 133 del 1999, in relazione a pagamenti eseguiti e ricevuti dalla società in contanti, di importo superiore ad Euro 516,00 (secondo le prescrizioni legislative pro tempore).
A fronte della pretesa dell’Agenzia delle Entrate che insisteva a raccordare a tale violazione di legge, la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. n. 398 del 1991, dovendo essere considerato irrilevante il rilascio di documentate quietanze con indicazione delle generalità complete dei percipienti, in quanto non includibili tra le modalità ammesse dalla legge, la CTR aveva invece ritenuto che si trattasse di violazione puramente formale, avendo la società contribuente dimostrato con adeguata documentazione, che i pagamenti in contanti erano stati effettuati per attività istituzionali.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso er